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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40248/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferlanda è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (frode fiscale) per avere, in concorso con altri, posto in essere nel 2014 una donazione simulata/fraudolenta di un immobile sito in Giaveno (Via Mons. Carlo Re n. 6) alla figlia, riservandosi il diritto di abitazione, nonché trasferito la quota di altro immobile, con lo scopo di sottrarsi all'esecuzione coattiva dell'Erario relativa ad accertamenti per gli anni 2007-2008 per importi complessivi superiori a euro 200.000. La Corte di appello, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha ritenuto aggredibili i beni conferiti in fondo patrimoniale perché i debiti tributari erano stati contratti anche per soddisfare bisogni familiari (onere della prova a carico del debitore), riconoscendo la responsabilità penale e concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata a prestazione non retribuita a favore della collettività. In Cassazione il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo: 1) errata applicazione degli artt. 11 d.lgs. n. 74/2000 e 170 cod. civ., contraddittorietà e illogicità della motivazione ed errata valutazione sulla presunta inaggressibilità dell'immobile (sosteneva che la donazione del 2014 non avrebbe inciso perché il bene non sarebbe stato aggredibile già dal 2011); e che i redditi familiari provenivano esclusivamente dall'attività di agente di commercio e non dall'incarico gratuito nella ASD; 2) errata esclusione del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.), in relazione a precedenti condanne/accordi di pena relativi a reati tributari compiuti fra 2008 e 2013. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le censure una mera riproposizione delle stesse doglianze già dedotte in appello e consistenti in una rilettura del merito (vietata in sede di legittimità), e ha confermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato sulla fraudulentità della donazione e sull'aggredibilità del fondo patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Ferlanda Daniele. Conseguentemente resta ferma la sentenza della Corte d'appello di Torino del 19/11/2024 che, in parziale riforma del Tribunale di Torino, ha confermato la condanna dell'imputato a mesi 8 di reclusione per il reato previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74/2000 e ha concesso la sospensione condizionale della pena subordinando la stessa allo svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività presso il Comune di Giaveno. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale sulla frode fiscale: la condotta di compiere operazioni simulate o fraudolente idonee a rendere inefficace, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva integra il reato; la Corte ha ritenuto che la donazione sia stata compiuta con intento fraudolento rispetto all'Erario.

  • art. 170 cod. civ.

    Regime del fondo patrimoniale: i beni conferiti sono in linea di principio impignorabili per debiti contratti per i bisogni della famiglia; la giurisprudenza richiede però l'accertamento se il debito sia stato contratto per scopi familiari; l'onere della prova spetta al debitore. La Corte d'appello ha ritenuto che non fosse provato che i debiti tributari fossero estranei ai bisogni della famiglia, rendendo i beni aggredibili.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Disciplina della continuazione: per il riconoscimento del vincolo di continuazione è necessario un disegno criminoso unitario e una sufficiente contiguità temporale. La Corte ha escluso la continuazione perché la distanza temporale e la mancanza di consapevolezza di voler commettere le successive operazioni simulate non permettono di ritenere un disegno unitario.

  • art. 8 e art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norme referenziate in relazione a precedenti condotte (fatture false, distruzione documenti): citate per contestualizzare la pregressa vicenda processuale che non è stata ritenuta continuativa con le azioni del 2014.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Riferimento costituzionale/procedurale utilizzato per giustificare la condanna al pagamento alla Cassa delle ammende; la sentenza è richiamata per escludere ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è ammessa una nuova valutazione del merito dei fatti: i motivi che si limitano a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già ventilate e rigettate in appello sono di regola inammissibili.
  • Il fondo patrimoniale (art.170 c.c.) protegge i beni conferiti solo per debiti contratti per i bisogni della famiglia; spetta al debitore l'onere di dimostrare che il debito è di tale natura per impedire l'esecuzione: in assenza di prova, l'Erario può aggredire i beni.
  • Per integrare il reato di frode fiscale (art.11 d.lgs. n.74/2000) è necessario dimostrare l'operazione simulata o fraudolenta e l'intento di ostacolare la riscossione coattiva; la timing dell'atto e l'esistenza di possibili azioni revocatorie sono elementi rilevanti.
  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede un disegno criminoso unitario e ragionevole prossimità temporale tra le condotte: l'ampio lasso di tempo e l'assenza di prova della consapevolezza di compiere ulteriori reati ostano al riconoscimento.
  • Nel dedurre l'inesistenza dell'aggredibilità di un bene per effetto di un fondo patrimoniale, è essenziale fornire elementi concreti e documentali che provino che i debiti erano riferibili ai bisogni familiari; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Movimenti di denaro e prelevamenti privati possono essere valutati dal giudice come indizi dell'utilizzo dei proventi per necessità familiari, rafforzando la tesi di aggredibilità dei beni del fondo se non adeguatamente giustificati.
  • Se vi è ancora termine per l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti di atti dispositivi, la donazione effettuata con l'intento di sottrarre beni all'Erario assume rilievo penale; l'esercizio effettivo dell'azione revocatoria non è l'unico criterio per valutare la fraudolenza dell'atto.
  • Quando si impugna una sentenza di merito in Cassazione, è necessario confrontarsi criticamente con le specifiche argomentazioni del giudice di secondo grado, non limitandosi a contestarne genericamente la motivazione.

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