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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40247/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I fatti riguardano un allacciamento abusivo mediante by-pass ad una cassetta di derivazione Enel sospesa per morosità, con sottrazione di energia elettrica per complessivi euro 74.236,80. In primo grado il Tribunale di Bari dichiarò non doversi procedere per difetto di querela, ritenendo che non ricorresse l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) perché la condotta si sarebbe limitata al mancato pagamento dell'energia senza incidere sulla destinazione pubblica del bene. La Procura ha impugnato sostenendo invece che l'allacciamento abusivo distoglie energia destinata a un pubblico servizio e che, alla luce delle modifiche legislative (d.lgs. 10/10/2022, n.150), l'ipotesi di cui all'art. 625 n. 7 mantiene la procedibilità d'ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) e quindi la procedibilità d'ufficio, precisando che la nozione di "cosa destinata a pubblico servizio" riguarda la destinazione finale della risorsa al servizio pubblico (qui l'energia elettrica) e non richiede la prova di un pregiudizio concreto alla fornitura per altri utenti: l'allacciamento abusivo mediante by-pass è idoneo a rendere configurabile l'aggravante.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione dei soggetti al fatto; utilizzo tipico per concorso di persone nell'illecito.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto: il d.lgs. 10/10/2022, n.150 ha modificato il testo rendendo il delitto, in generale, procedibile a querela, salvo le eccezioni previste da altre circostanze aggravanti (tra cui l'art. 625 n.7).

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante richiamata in ricostruzione dei fatti (violenza sulle cose per effrazione del contatore); rileva per la qualificazione del maggior disvalore della condotta.

  • art. 625 n. 7 cod. pen.

    Aggravante relativa al fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio: la Corte interpreta la nozione come riferita alla destinazione finale della cosa/risorsa al servizio pubblico (qui energia elettrica) e non come dipendente dall'accessibilità o da un danno effettivo ad altri utenti; la sua sussistenza rende il reato procedibile d'ufficio.

  • art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha modificato il sistema della procedibilità nel reato di furto (art. 624), rendendolo procedibile a querela salvo le ipotesi di aggravamento previste dall'art. 625 (tra cui la n.7), per le quali rimane la procedibilità d'ufficio.

  • art. 593, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per il regime delle impugnazioni: la sentenza impugnata era inappellabile, per cui la Corte dispone il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale in diversa persona fisica.

Massime di principio

  • L'allacciamento abusivo alla rete elettrica (es. mediante by-pass) integra la sottrazione di una risorsa destinata a pubblico servizio e può configurare l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 anche se non è provato un danno tangibile alla fornitura di altri utenti.
  • Per valutare la "destinazione a pubblico servizio" rileva la finalità e l'organizzazione del servizio (la destinazione finale della risorsa alla fruizione pubblica), non l'accessibilità fisica immediata o la pubblica fede del singolo bene.
  • Dopo il d.lgs. 10/10/2022, n.150, il furto è in generale procedibile a querela: occorre quindi verificare sempre la presenza di circostanze aggravanti (es. art. 625) che reintegrino la procedibilità d'ufficio.
  • In reati contro il patrimonio che coinvolgono infrastrutture o risorse pubbliche (energia, acqua, rete), l'elemento dell'uso o della destinazione al servizio pubblico può aumentare il disvalore della condotta e modificare la procedibilità e la qualificazione penale.
  • Nei procedimenti di merito il giudice non può escludere l'aggravante richiedendo un pregiudizio concreto a terzi quando la sottrazione o la deviazione di risorse incide sulla destinazione della cosa al servizio pubblico; è sufficiente l'idoneità della condotta a distogliere la risorsa dal fine pubblico.

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