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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40245/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., deducendo la violazione dell'art. 133‑ter c.p. e il vizio di correlazione tra richiesta e sentenza. In particolare, lamentava che il Giudice, pur avendo concordato la pena pecuniaria, non si era pronunciato sulla espressa istanza di rateizzazione della stessa contenuta nella richiesta, omissione che equivarrebbe a difetto di correlazione e a violazione del principio previsto dall'art. 133‑ter c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di rateizzazione. Ha affermato che la rateizzazione ex art. 133‑ter c.p. è di discrezionalità del giudice e non forma oggetto negoziale dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p.; tuttavia, quando la rateizzazione è richiesta in sede di applicazione della pena, il giudice è tenuto a esaminarla e decidere. La Corte ha precisato che le limitazioni all'impugnabilità introdotte dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. si riferiscono al contenuto dell'accordo e non a istanze estranee all'accordo stesso; pertanto la mancata decisione su richieste non negoziabili è sindacabile con i normali parametri di legittimità (art. 606 c.p.p.). Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione della richiesta di rateizzazione e ha rinviato al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina della definizione del processo su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Nel caso di specie è stata richiamata per indicare la sede in cui è stata concordata la pena, ma la Corte precisa che l'accordo riguarda la misura della pena e non include automaticamente richieste estranee come la rateizzazione, salvo che le parti non le abbiano negoziate.

  • art. 30, L. 6 dicembre 1991, n. 394

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata all'imputato; citata per individuare il fatto-reato sanzionato con ammenda.

  • art. 133‑ter c.p.

    Prevede la possibilità di rateizzazione delle pene pecuniarie. La Corte afferma che la rateizzazione è oggetto di discrezionalità del giudice e non rientra automaticamente nel negozio sanzionatorio dell'art. 444 c.p.p., ma se richiesta il giudice deve comunque valutare e decidere.

  • art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.

    Introdotto per limitare i motivi di cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai profili attinenti all'accordo. La Corte interpreta la norma come riferita esclusivamente al 'modulo consensuale' e al contenuto negoziale dell'accordo, senza estendersi a istanze estranee e non negoziabili presentate in sede di applicazione della pena.

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione ordinari. La Corte afferma che le statuizioni o omissioni relative a profili estranei all'accordo (come la rateizzazione) sono sindacabili con i criteri ordinari di legittimità previsti da questa norma.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza per sostenere il controllo di legittimità anche su profili non negoziabili, in funzione dei principi costituzionali di ragionevolezza e tutela giurisdizionale, a supporto dell'ammissibilità del ricorso per cassazione su questioni estranee all'accordo.

  • art. 568, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nel ragionamento giurisprudenziale relativo ai limiti delle impugnazioni e alla necessità di garantire il controllo di legittimità sulle statuizioni non comprese nell'accordo delle parti.

  • art. 606, comma 2 c.p.p.

    Citato per confermare che i profili estranei all'accordo sono sindacabili con i normali parametri di legittimità e che l'art. 448, comma 2‑bis, non esclude tale controllo.

Massime di principio

  • La rateizzazione della pena pecuniaria (art. 133‑ter c.p.) è discrezionale e non costituisce automaticamente oggetto negoziale dell'accordo di patteggiamento; tuttavia, se è espressamente richiesta in sede di applicazione della pena, il giudice è tenuto a valutarla e a decidere sulla richiesta.
  • Le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p. si riferiscono al contenuto negoziale dell'accordo: questioni estranee o non negoziabili rispetto all'accordo possono comunque essere sindacate con i normali motivi di cassazione (art. 606 c.p.p.).
  • L'omessa pronuncia del giudice su istanze presentate nella stessa udienza di patteggiamento ma non ricomprese nell'accordo può giustificare l'annullamento parziale della sentenza con rinvio, senza travolgere l'intero accordo raggiunto.
  • In situazioni analoghe è utile, per la parte interessata, formulare espressamente e motivatamente la richiesta (es. rateizzazione) e, se il giudice omette di decidere, valutare il ricorso per cassazione con riferimento agli ordinari parametri di legittimità piuttosto che alle limitazioni proprie del patteggiamento.
  • Il sistema giurisprudenziale tende a preservare l'efficacia deflattiva del patteggiamento ma impone che tutte le statuizioni che richiedono un autonomo apprezzamento del giudice vengano comunque valutate e motivatamente decise, pena la censura in sede di legittimità.

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