Cassazione Penale, Sentenza n. 40251/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione per mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p.: il ricorrente sostiene che, avendo risarcito integralmente la persona offesa prima dell'ammissione al rito abbreviato e ottenuto la sua soddisfazione, la continuazione del processo avrebbe dovuto condurre all'estinzione del reato alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (mutato regime di procedibilità che renderebbe il reato procedibile a querela), e che tale causa estintiva poteva essere rilevata anche in sede di legittimità
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la premessa del ricorrente è errata: il fatto è stato giudicato con l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. (commesso su cose destinate alla pubblica utilità), circostanza che esclude l'operatività del regime di procedibilità a querela utile per l'applicazione dell'art. 162-ter. Di conseguenza l'estinzione del reato per riparazione non può essere pronunciata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria pari a euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Norma che configura il delitto di furto, qualificando la condotta riconosciuta nei confronti del ricorrente (appropriazione di denaro e di un computer)
Aggravante per reati commessi su cose destinate alla pubblica utilità; rilevante perché impedisce l'applicazione del regime di procedibilità a querela e quindi esclude l'operatività dell'art. 162-ter nella specie
Circostanza attenuante riconosciuta in favore del ricorrente in primo grado (per la riparazione del danno), che è stata valutata dai giudici di merito e ritenuta equivalente, ai fini del trattamento sanzionatorio, alle aggravanti contestate
Prevede l'estinzione del reato in caso di riparazione integrale prima di determinati momenti procedimentali quando il reato è procedibile a querela; il ricorrente chiedeva la sua applicazione ma la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni di procedibilità a querela a causa dell'aggravante contestata
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Intervento legislativo che ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie; invocato dal ricorrente come motivo per ritenere il reato divenuto procedibile a querela dopo la sentenza di primo grado, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale mutamento rispetto all'aggravante applicata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata come titolo del motivo di cassazione depositato (limiti/formulazione del motivo), usata dal ricorrente per inquadrare il proprio gravame in Cassazione
Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000
Precedente giurisprudenziale richiamato in relazione alla disciplina delle conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto non sussistente un'assenza di colpa che giustifichi l'esclusione della condanna alle spese e della sanzione pecuniaria
Sez. 7, n. 26722 del 04/06/2025 (Ammendola, non mass.)
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, esclude il regime di procedibilità a querela, salvo l'eccezione del fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede (non ricorrente nel caso)
Massime di principio
- La riparazione del danno e la soddisfazione della persona offesa possono giustificare un'attenuante o, in presenza delle condizioni previste dalla legge, l'estinzione del reato (art. 162-ter), ma ciò è subordinato al regime di procedibilità dell'illecito: se il reato non è procedibile a querela, l'art. 162-ter non si applica
- La sussistenza di aggravanti che modificano il regime di procedibilità (per esempio art. 625, n. 7) può impedire che modifiche legislative successivamente intervenute producano effetti estintivi sul processo in corso
- In Cassazione non è possibile ottenere l'applicazione di una causa estintiva fondata su una diversa qualificazione della fattispecie già accertata in fatto dai giudici di merito, salvo che sia pacifico e rilevabile autonomamente in diritto il mutamento delle condizioni di procedibilità
- Le modifiche legislative che incidono sul regime di procedibilità (come il d.lgs. n. 150/2022) devono essere verificate rispetto alle specifiche aggravanti o condizioni del caso concreto per determinare l'eventuale operatività di istituti estintivi
- Un ricorso manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
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