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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40249/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: censura per violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p. e art. 546 c.p.p.) per presunta omessa e viziata motivazione, soprattutto in relazione alla domanda di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, richiesta solo successivamente al rinvio. Secondo motivo: contraddittorietà e insufficiente motivazione circa l'entità dell'aumento di pena per continuazione; si lamenta che l'aumento applicato (sei mesi, poi ridotti a quattro per la diminuente) sarebbe eccessivo e sarebbe bastato anche un aumento minimo (un solo giorno), dato che la pena per il reato satellite va da sei mesi a due anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la richiesta di sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità è stata formulata tardivamente (non proposta in appello né sottoposta al vaglio con il precedente ricorso) e la pronuncia di annullamento con rinvio era limitata alla valutazione della continuazione; quindi il giudice del rinvio non poteva esaminare questioni non devolute (principio del devolutum). Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, anche se sinteticamente, l'aumento sulla base della gravità del reato e dell'entità dell'imposta evasa; quando l'aumento non supera la media della pena irrogabile per continuazione, non è richiesta una motivazione particolarmente analitica. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    Disciplina i motivi di ricorso in cassazione: lett. c) riguarda la nullità per violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità; lett. e) riguarda il vizio di motivazione. La Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute inammissibili o infondate secondo i limiti del devolutum.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma che impone la motivazione della sentenza; il ricorrente ha sostenuto omessa motivazione, ma la Corte ha ritenuto che, nel contesto del rinvio limitato, le richieste nuove non potevano essere esaminate.

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Prevede il reato di omesso versamento dell'IVA con pena da sei mesi a due anni; la Corte ha considerato questo reato come quello satellite ai fini della continuazione e ha motivato l'aumento in relazione all'entità dell'imposta evasa.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Prevede il reato di dichiarazione infedele con pena più grave (da 2 a 4 anni e 6 mesi); la Corte ha ritenuto questo il reato più grave ai fini della determinazione della pena base.

  • Giurisprudenza di legittimità rilevante

    Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022; Sez. 3, n. 27120 del 05/03/2015; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023; Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018; Corte cost. n. 186/2000

    Principi affermati: a) il giudice del rinvio non può esaminare questioni non devolute dalla Cassazione (devolutum); b) in caso di determinazione della pena nel reato continuato, se l'aumento non supera la media della pena per continuazione non è richiesto un'articolata motivazione; c) l'insussistenza di giustificazioni per l'inammissibilità porta alla condanna alle spese e a somme a Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla con rinvio limitato (per esempio solo sulla sussistenza della continuazione), il giudice del rinvio non può decidere su questioni non devolute: richieste nuove o reclamate tardivamente sono inammissibili.
  • Le istanze o motivi formulati per la prima volta dopo il rinvio sono normalmente preclusi se non erano stati dedotti in appello o sottoposti al controllo della Cassazione.
  • Nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione, se l'aumento applicato non supera la media della pena irrogabile, è sufficiente una motivazione sintetica che richiami adeguatezza e congruità, specie se fondata sulla gravità concreta (es. importo dell'imposta evasa).
  • Le censure per omessa o insufficiente motivazione (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p.) richiedono dimostrare la manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza tale da rendere inesistente la decisione; scelte di merito sull'offensività concreta della condotta sono difficilmente sindacabili in cassazione.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o per mancata fondatezza della ragione di ammissibilità, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n.186/2000).

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