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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33358/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autocarro intestato alla Immobiliare SA s.r.l.; il ricorrente, nell'esercizio della qualità di amministratore unico della società proprietaria del veicolo, ha dedotto due motivi: (1) violazione del termine di cinque giorni previsto dagli artt. 309 e 324, 7° c., c.p.p. per la trasmissione degli atti al Tribunale (richiesta di riesame del 2.3.2024, atti pervenuti l'8.3.2024), con conseguente perdita di efficacia della misura reale; (2) carenza di motivazione sul periculum in mora, essendosi il Tribunale limitato a richiamare il provvedimento del Gip che evocava il rischio di alienazione del bene a favore di terzi compiacenti.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: mancava la procura speciale valida a favore del difensore (l'avv. Roberto Grittini). Pur essendo il ricorrente il legale rappresentante della società proprietaria del veicolo, la procura in calce all'atto era stata conferita da Domenico Sgrò in proprio e non dalla società; quindi sussisteva una discrepanza tra il soggetto che ha proposto il ricorso e quello che ha conferito il mandato, elemento che determina l'inammissibilità ai sensi degli ordinamenti richiamati (art. 100 c.p.p. e giurisprudenza consolidata). In ragione di ciò il ricorso è rigettato per inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di una somma di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 256, primo comma, d.lgs. 152/2006

    Norma sostanziale in relazione al fatto-reato contestato (trasporto di rifiuti speciali non pericolosi senza iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali); utilizzata per inquadrare l'indagine che ha determinato il sequestro.

  • art. 309 c.p.p. e art. 324, 7° comma, c.p.p.

    Richiamati dal ricorrente per lamentare la violazione del termine di cinque giorni per la trasmissione degli atti al Tribunale adito; la Corte non ha deciso sul merito della violazione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni formali.

  • art. 613, comma 1, c.p.p. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Richiamato per sottolineare che atti di impugnazione e memorie in Cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale, rilevando la necessità di corretto patrocinio nelle impugnazioni di legittimità.

  • art. 100 c.p.p.

    Principio secondo cui il terzo interessato (qui la società proprietaria del veicolo) non può stare personalmente in giudizio e deve conferire procura speciale al difensore; la mancanza di tale procura ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per l'assorbimento delle conseguenze procedurali conseguenti all'inammissibilità, con condanna alle spese e possibilità di applicare sanzione pecuniaria (qui il versamento alla Cassa delle Ammende).

  • art. 183 c.p.c. (richiamato per analogia)

    Citato come confronto per l'onere di procura alle liti nei confronti del terzo interessato, a conforto dell'obbligo di conferimento di mandato al difensore.

Massime di principio

  • Quando il soggetto che propone il ricorso è diverso da colui che conferisce il mandato al difensore, occorre la procura speciale rilasciata espressamente dal soggetto che agisce in giudizio; in assenza il ricorso è inammissibile.
  • Se l'interesse è meramente civilistico (es. restituzione di un bene di proprietà di una società), il proprietario/terzo deve essere rappresentato in giudizio mediante procura alle liti (art. 100 c.p.p.), non può agire personalmente se il difensore ha mandato difforme.
  • Le contestazioni di merito (termine di trasmissione degli atti, carenza di motivazione sul periculum in mora) possono rimanere incise se il giudice ritiene il ricorso inammissibile per vizi formali; quindi è prioritario curare la correttezza formale della rappresentanza processuale prima di chiedere il riesame del merito.
  • Per le impugnazioni in Cassazione è necessario che il difensore sia iscritto nell'albo speciale ove richiesto (art. 613 c.p.p. dopo le modifiche), pena l'inammissibilità degli atti sottoscritti senza il requisito.
  • In situazioni analoghe verificare immediatamente: (a) la capacità/qualità con cui si agisce (personale vs in qualità di rappresentante), (b) la presenza di procura speciale e la corretta sottoscrizione del ricorso da parte di difensore abilitato, (c) il tempestivo deposito e la completezza documentale, onde evitare decadenze e sanzioni pecuniarie.

Testo integrale

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