Cassazione Penale, Sentenza n. 25060/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputata da alcuni capi e ha confermato/riqualificato e rideterminato la condanna per peculato d'uso dell'auto di servizio, truffa aggravata e falso in atto pubblico in relazione a missioni e fogli di viaggio. La ricorrente ha dedotto due motivi: (1) vizio per violazione di legge e motivazione illogica per l'esclusione dall'istruttoria, ai sensi dell'art. 441 c.p.p., degli ordini di servizio (mod. 374), ritenuti necessari a dimostrare la legittimità dei viaggi attestati nei fogli di missione (mod. 106); (2) vizio di valutazione delle fonti di prova e inaffidabilità delle tracce Telepass, sostenendo che i dispositivi sono rimovibili e in uso promiscuo e che, quindi, il dato tecnico sarebbe inattendibile senza il confronto con gli ordini di servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto entrambi i motivi generici ed esplorativi: la ricorrente non ha specificato in che modo l'acquisizione dei mod. 374 avrebbe inciso sulla decisione di merito né ha indicato contenuti concreti contrari alla ricostruzione accusatoria; la Corte d'appello ha motivatamente ritenuto rilevanti i mod. 106 come atti pubblici interni e la falsità degli stessi è stata dimostrata dall'incrocio dei dati tecnici (Telepass, immagini del sistema SCNTT, riscontri chilometrici) e documentali, nonché da osservazioni dirette. Sulla affidabilità del Telepass, la Cassazione ha confermato che l'attribuzione dei passaggi è stata fatta con esame comparato di più elementi e non solo dal dato Telepass. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 3 DPCM 25.9.2014
al primo comma - che l'utilizzo delle egt. autovetture di servizio a uso non esclusivo ... e' consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio. Al secondo comma ... e' fatto divieto ... di concedere l'uso delle autovetture di servizio ... con modalita' che ne consentano l'uso per finalita' diverse da quelle previste al comma 1
limita l'uso delle autovetture di servizio non in uso esclusivo a spostamenti per ragioni di servizio e esclude l'uso per il tragitto casa-lavoro; tale disciplina è stata ritenuta rilevante per dimostrare l'illegittimità degli spostamenti contestati
norma citata rispetto all'ammissione della prova documentale; la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione dei modelli 374 non sia stata adeguatamente dimostrata dalla difesa come decisiva per la sentenza di merito
richiamata in relazione al delitto di falso; si sottolinea che il dolo generico (consapevolezza dell'immutatio veri) è sufficiente per la configurazione del falso in atto pubblico, salvo che il fatto derivi da mera leggerezza
prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare la ricorrente alle spese e a euro 3.000
art. 23 comma 8, dl. n.137 del 28.10.2020
norma che ha consentito l'ammissione della trattazione orale del processo in ragione delle disposizioni emergenziali e transitorie
codice di autoregolamentazione delle astensioni, art. 4 comma 1 lett. A
richiamato per escludere l'astensione del difensore aderente all'agitazione, quando sussistono cause ostative come i termini di prescrizione ravvicinati
art. 2699 cod. civ. (richiamato nella motivazione giurisprudenziale)
menzionato per distinguere il concetto di atto pubblico ai fini penali, che è più ampio di quello civile; la Corte ha confermato che i modelli di missione costituiscono atti pubblici interni rilevanti penalmente
Massime di principio
- I fogli di missione e moduli interni (es. mod. 106) possono costituire atti pubblici ai fini penali e la loro compilazione non veritiera integra reato di falso ideologico anche se il documento è di natura interna all'amministrazione
- La mera censura per omissione o non acquisizione di documenti in sede di merito è inammissibile se non indica specificamente in che modo il documento avrebbe inciso sulla decisione; le deduzioni esplorative non sono sufficienti in Cassazione
- Il dato tecnico (es. Telepass) è valutabile come prova se corroborato da altri elementi indipendenti (immagini, riscontri chilometrici, documentazione di missione, osservazioni dirette); l'affidabilità tecnica va valutata nel contesto probatorio complessivo
- Per il reato di falso commesso da pubblico ufficiale spesso è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della falsificazione, salvo che risulti che la falsità sia frutto di mera leggerezza
- Le normative amministrative sull'uso delle auto di servizio (es. DPCM 25/9/2014) possono assumere rilievo penale quando l'abuso del mezzo risulti evidente e documentato
- Chi propone ricorso in Cassazione deve indicare motivi specifici e il nesso di causalità tra le presunte omissioni/prove non valutate e l'erroneità della decisione impugnata per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese
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