Cassazione Civile, Ordinanza n. 05852/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Tre soggetti avevano proposto opposizione a precetto avverso un atto con cui l'aggiudicatario di alcuni immobili, notificato insieme al decreto di trasferimento, intimava il rilascio dei beni siti in Martinsicuro. Gli opponenti sostenevano che quegli immobili erano stati oggetto di un preliminare di vendita stipulato tra uno di loro e l'intimante; il promissario acquirente avrebbe già pagato l'intero prezzo, mentre il promittente alienante non aveva stipulato il definitivo, tanto da essere stato convenuto in giudizio ex art. 2932 c.c. La Corte d'appello aveva ritenuto nulla la sentenza di primo grado per vizi della notificazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza, ma aveva deciso nel merito rigettando l'opposizione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché per uno dei ricorrenti mancava la procura e per gli altri due la procura era stata conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata, quindi priva del requisito della specialità richiesto per il ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di merito e dichiara l'inammissibilità del ricorso. Rileva che il ricorso di un ricorrente era privo di procura e che la procura degli altri ricorrenti, conferita in calce all'atto di riassunzione del giudizio d'appello e quindi in data anteriore alla sentenza impugnata, non poteva valere come procura speciale per il giudizio di legittimità. Richiama il principio secondo cui la procura per ricorrere in cassazione deve essere rilasciata successivamente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e con riferimento specifico al giudizio di cassazione. Non vengono poste spese a carico della parte intimata, che non ha svolto difese. È inoltre dato atto dell'obbligo, per i ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la procura per il ricorso per cassazione deve avere carattere speciale e riferirsi allo specifico giudizio di legittimità; se conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata non soddisfa il requisito di specialità.
è richiamato dalla Corte d'appello per affermare la nullità della sentenza di primo grado per propagazione del vizio della notificazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza.
è menzionato solo come base del giudizio instaurato in precedenza per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare; non è oggetto della decisione di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
è richiamato come norma che ha inserito nell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato.
il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto da tale disposizione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la procura speciale del difensore o se la procura è stata conferita prima della pubblicazione della sentenza impugnata, perché non può riferirsi a un provvedimento ancora inesistente.
- La specialità della procura ex art. 365 c.p.c. può risultare anche dalla collocazione topografica dell'atto, ma resta necessario che essa sia temporalmente successiva al provvedimento da impugnare e inequivocamente riferibile al giudizio di legittimità.
- La mera previsione generica di difesa "in ogni stato e grado di giudizio, anche innanzi alla Corte di cassazione" non basta a sanare il difetto di specialità quando la procura sia anteriore alla sentenza impugnata.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile e l'intimato non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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