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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39762/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (editore)

La controversia

Una società editrice di quotidiani ha convenuto in giudizio l'autore e l'editore di un libro sostenendo che alcuni articoli pubblicati sulle proprie testate fossero stati riprodotti nel volume senza autorizzazione e, in parte, senza indicazione della fonte. In primo grado la domanda risarcitoria dell'editrice è stata respinta; in appello è stata invece riconosciuta l'illiceità della riproduzione di alcuni brani, ordinata l'indicazione delle fonti e liquidato un risarcimento. In sede di rinvio dopo un primo intervento della Cassazione, la Corte territoriale ha rideterminato il danno in misura molto inferiore, ritenendo che in riassunzione l'attrice avesse limitato la domanda al solo danno patrimoniale, escludendo il danno emergente, e applicando come criterio di liquidazione il cosiddetto prezzo del consenso, valorizzando la diversa circolazione dei prodotti editoriali e l'assenza di concorrenza diretta. La società editrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: omessa considerazione che le domande originarie erano state richiamate e non rinunciate; illegittima esclusione del danno morale e della domanda fondata sull'arricchimento senza causa; falsa applicazione dell'art. 158 l.d.a. per avere la Corte di rinvio usato in via principale il prezzo del consenso invece del criterio del lucro cessante comprensivo degli utili realizzati dal contraffattore; erroneità del momento di riferimento per la quantificazione; e violazione delle regole sulle spese. I resistenti hanno proposto anche ricorso incidentale subordinato, dichiarato inammissibile per genericità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo falsa l'applicazione dell'art. 158 l.d.a. nella parte in cui la Corte di appello aveva usato come criterio principale il prezzo del consenso e aveva escluso la centralità degli utili realizzati in violazione del diritto. Ha invece dichiarato assorbiti il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 158 l.d.a.

    Nel diritto d'autore, il lucro cessante va liquidato preferenzialmente con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto; il prezzo del consenso è criterio solo sussidiario e residuale, utilizzabile quando la liquidazione principale non sia possibile o sia disagevole. Il danno non patrimoniale è altresì dovuto ai sensi del comma 3.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del lucro cessante deve avvenire secondo il criterio dell'equo apprezzamento delle circostanze del caso, con possibilità di tener conto degli utili del contraffattore.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento deve coprire perdita subita e mancato guadagno, in coerenza con il principio del ristoro integrale del pregiudizio.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è strumento di determinazione del danno quando la prova puntuale dell'ammontare sia difficile.

  • art. 1227 c.c.

    Rileva il concorso del fatto del danneggiato o comunque la limitazione del risarcimento nei limiti imposti dalla norma.

  • art. 13 Direttiva 2004/48/CE

    La disciplina nazionale va interpretata in modo conforme alla direttiva, che richiede un risarcimento adeguato, effettivo e proporzionato, tenendo conto dei mancati guadagni del titolare e dei profitti illeciti dell'autore della violazione; la royalty virtuale è solo criterio alternativo.

  • d.lgs. 16 marzo 2006, n. 140

    Ha modificato l'art. 158 l.d.a. in attuazione della direttiva enforcement, introducendo la formula degli utili realizzati in violazione del diritto e la possibilità della liquidazione forfettaria.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio le parti possono ridurre le domande originarie, ma la mancata riproposizione di specifiche conclusioni comporta normalmente abbandono o rinuncia delle stesse.

  • art. 383 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto del giudizio di rinvio e dei limiti derivanti dalla cassazione con rinvio.

  • art. 392 c.p.c.

    Norma richiamata nel contesto della riassunzione dopo cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma non decisivo sul merito della liquidazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalle parti nel quadro delle domande e delle conclusioni processuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato in tema di spese processuali, poi rimesso al giudice di rinvio.

  • art. 2059 c.c.

    Rileva per il danno non patrimoniale, che tuttavia nel caso concreto era stato ritenuto non più coltivato in rinvio.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di arricchimento senza causa era stata evocata nell'atto introduttivo originario ma non riproposta in rinvio; la sua sorte è stata quindi trattata come rinunciata.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il contributo unificato dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

  • l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la parte può limitare o rimodulare le domande rispetto a quelle originarie, ma la mancata riproposizione di specifiche conclusioni nelle conclusioni definitive integra normalmente una rinuncia o un abbandono, desumibile dalla condotta processuale complessiva.
  • In materia di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva consente di ritenere provata l'esistenza del danno da lucro cessante; resta da provare o da determinare l'entità del pregiudizio.
  • L'art. 158 l.d.a., come novellato, impone che il lucro cessante sia liquidato in via preferenziale con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso, considerando anche gli utili realizzati in violazione del diritto; il prezzo del consenso è criterio sussidiario e non può diventare la regola ordinaria.
  • La liquidazione del danno da violazione del diritto d'autore deve essere effettiva e adeguata, in conformità alla direttiva 2004/48/CE, e non può essere impostata in modo da neutralizzare aprioristicamente i profitti del contraffattore quando essi siano accertabili.
  • La differenza tra circuito commerciale, pubblico di riferimento o durata di distribuzione dei prodotti non esclude di per sé la rilevanza degli utili illeciti del responsabile, ma può semmai incidere come fattore di modulazione della quantificazione.
  • Il danno morale può essere riconosciuto nel regime dell'art. 158 l.d.a., ma deve essere effettivamente coltivato e dedotto nel giudizio; se non riproposto in rinvio, può ritenersi abbandonato.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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