Cassazione Civile, Ordinanza n. 15295/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice socialmente utile che sosteneva di avere svolto attività alle dipendenze di un comune in un lungo arco temporale, chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato di fatto ex art. 2126 c.c., il riconoscimento dell'inquadramento economico corrispondente, il pagamento delle differenze retributive rispetto ai compensi percepiti come LSU, la regolarizzazione contributiva e, in subordine, la costituzione di una rendita vitalizia presso l'INPS. La Corte d'appello aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo il rapporto di fatto, condannando il comune al pagamento di differenze retributive e TFS, al versamento dei contributi per il periodo non prescritto e alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) motivazione apparente e violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; (2) violazione dell'art. 13 l. n. 1338/1962 per la condanna alla rendita vitalizia reversibile; (3) erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi ex art. 2948 nn. 4 e 5 c.c.; (4) omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 112 c.p.c.; (5) in subordine, violazione dell'art. 2946 c.c. per il rigetto della prescrizione del diritto alla rendita vitalizia. Prima della decisione, le parti costituite hanno depositato un'istanza congiunta affermando di avere transatto la lite e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che l'istanza congiunta di cessazione della materia del contendere, fondata su una transazione intervenuta tra il comune e la lavoratrice, esprimeva una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Ha quindi riqualificato la richiesta come sopravvenuta carenza di interesse e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite e ha dichiarato nulla per le spese delle parti rimaste intimate. Ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l'inammissibilità era derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse e non da un'inammissibilità originaria del gravame.
Norme richiamate
È richiamato come base della domanda di accertamento del rapporto di lavoro di fatto e del trattamento economico/contributivo conseguente allo svolgimento di attività lavorativa in assenza di valido rapporto tipico.
È richiamato con riferimento alla domanda di costituzione della rendita vitalizia; la Corte non affronta il merito della censura perché la lite è divenuta priva di interesse per transazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La parte ricorrente lo invoca per sostenere l'apparenza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro del dovere di motivazione della decisione.
Indicata quale norma processuale di legittimità per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.
Invocato per la prescrizione dei crediti retributivi riconosciuti dalla sentenza impugnata.
Invocato per dedurre l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione del diritto alla rendita vitalizia.
Richiamato nel motivo che lamenta la mancata pronuncia sulla prescrizione del diritto alla rendita vitalizia, così come riportato nell'ordinanza.
Invocato in via subordinata per sostenere la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso dipende da sopravvenuta carenza di interesse e non da inammissibilità originaria.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato come fonte introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta transazione tra le parti, quando comporti la chiara rinuncia alla prosecuzione del giudizio di cassazione e l'assenza di interesse alla decisione, può essere valutata come sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- La richiesta di cessazione della materia del contendere formulata congiuntamente dalle parti costituisce manifestazione univoca della volontà di non coltivare più la lite e rende priva di utilità una pronuncia sul merito delle censure.
- Il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l'inammissibilità del ricorso derivi non da originaria improponibilità o pretestuosità dell'impugnazione, ma dalla sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'estinzione sostanziale della controversia interviene solo dopo l'introduzione del ricorso, la Corte può compensare le spese in considerazione del comportamento processuale delle parti, dell'esito alterno dei gradi di merito e dell'evoluzione successiva della giurisprudenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15282/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15283/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →