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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38464/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Il professionista aveva assistito d'ufficio una persona in un procedimento penale e, rimasto insoddisfatto il credito, aveva chiesto decreto ingiuntivo nei confronti dell'assistita e poi aveva tentato il pignoramento mobiliare, senza esito. Chiedeva quindi la liquidazione del compenso ex art. 116 tugs per complessivi euro 1.800, includendo anche le attività monitorie ed esecutive. Il giudice di pace aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che il difensore nominato in sostituzione di altro difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non avesse titolo al compenso. Il tribunale, in sede di opposizione, riformava parzialmente e riconosceva euro 600 per la difesa nel giudizio penale ed euro 300 per le attività di recupero del credito professionale. Il ricorrente impugnava l'ordinanza lamentando, con unico motivo, violazione degli artt. 82, 116 tugs e 2233 c.c. nonché dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., deducendo la mancanza assoluta di motivazione e l'illegittima liquidazione di un importo onnicomprensivo per le attività monitoria ed esecutiva, senza indicazione delle singole prestazioni considerate e dei criteri seguiti, in violazione dei parametri del d.m. 55/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il tribunale, pur avendo riconosciuto il rimborso delle spese e l'attività di recupero del credito, aveva liquidato un compenso onnicomprensivo di euro 300 senza specificare le attività svolte né gli importi riferiti a ciascuna fase, rendendo impossibile verificare il rispetto dei parametri di liquidazione del d.m. 55/2014. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa al tribunale di Lecce, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difesa personale del ricorrente

    consente la rappresentanza e difesa di sé stesso nel giudizio di cassazione.

  • art. 97, comma 4, c.p.p.

    nomina in sostituzione di altro difensore

    richiamato dal giudice di merito per escludere il titolo al compenso, ma tale impostazione è stata superata dalla decisione di cassazione nel caso concreto.

  • art. 116 tugs

    norma posta a fondamento della domanda di liquidazione del compenso per l'attività difensiva e per il recupero del credito professionale.

  • art. 82 d.lgs. 8 agosto 2015, n. 159?

    dal testo emerge il richiamo all'art. 82, ma la fonte normativa non è chiaramente determinabile; la Corte lo considera insieme agli altri parametri dedotti come norma violata dal provvedimento impugnato.

  • art. 2233 c.c.

    richiamato come parametro sulla determinazione del compenso del professionista.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge e nullità del provvedimento per difetto di motivazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    consente la definizione camerale del ricorso manifestamente fondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • D.M. 55/2014

    i parametri tariffari devono essere rispettati e il giudice deve indicare le singole attività valutate e i compensi attribuiti a ciascuna, non potendo procedere a liquidazione meramente onnicomprensiva e non motivata.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione del compenso professionale, il giudice deve dare conto in motivazione delle singole attività effettivamente svolte e degli importi riconosciuti per ciascuna fase, così da consentire il controllo sulla corretta applicazione dei parametri tariffari.
  • È viziato il provvedimento che liquida un compenso in modo onnicomprensivo e senza specificazione delle prestazioni considerate, quando tale sintesi impedisca di verificare la conformità ai parametri legali o regolamentari.
  • La domanda di compenso del difensore non può essere respinta o liquidata in modo apodittico sulla base di affermazioni generiche: il giudice deve confrontarsi con l'articolazione concreta delle attività espletate e con la disciplina dei compensi professionali.
  • Il sindacato di legittimità può colpire la decisione di merito quando la motivazione sia mancante o meramente apparente in punto di quantificazione del compenso professionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di liteRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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