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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25405/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (attrice)

La controversia

Una società aveva citato in giudizio un avvocato, presidente di un'associazione sportiva di pallacanestro, chiedendo il pagamento di una somma per trasferte da essa organizzate e asseritamente non remunerate. Dopo una prima declaratoria di nullità della citazione per incertezza sull'identificazione della società attrice, l'atto era stato rinnovato; il convenuto aveva tuttavia reiterato eccezioni di nullità e di prescrizione, sostenendo sia che l'eccezione di prescrizione fosse tempestiva perché richiamava difese già svolte nella prima costituzione, sia che la nuova citazione fosse ancora nulla perché proveniente da un soggetto diverso e non identificabile, sia che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. fosse ingiustificata in assenza di un concreto abuso del processo e di un pregiudizio specifico. Con il ricorso per cassazione sono stati quindi dedotti: violazione degli artt. 164, 166 e 167 c.p.c. sulla tempestività dell'eccezione di prescrizione; violazione degli artt. 2700 c.c., 164 e 116 c.p.c. sulla nullità della citazione per indeterminatezza dell'attore e sulla supposta discontinuità tra i soggetti indicati; violazione dell'art. 96 c.p.c. per l'illegittimità della condanna per responsabilità processuale aggravata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il convenuto si era costituito tardivamente sia nella prima che nella seconda occasione, sicché il richiamo a un'eccezione di prescrizione già tardivamente formulata non ne sanava la tardività. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché tendeva a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto rispetto a quella compiuta dalla Corte di appello, che aveva accertato l'identificabilità della società che aveva rinnovato la citazione e la continuità tra il nome commerciale usato nei rapporti e la denominazione societaria risultante. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la censura non scalfiva l'accertamento di abuso del processo compiuto dal giudice di merito e che, per la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., non occorre un particolare pregiudizio né la dimostrazione di uno specifico stato soggettivo di malafede, essendo sufficiente l'abuso del processo. È stata esclusa la liquidazione delle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità della citazione e rinnovazione dell'atto introduttivo

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato sulla costituzione del convenuto e sulla tempestività delle eccezioni

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni in comparsa di risposta e alla loro tempestività

  • art. 2700 c.c.

    invocato dal ricorrente per attribuire efficacia probatoria alle risultanze documentali/atto pubblico, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove, senza superare l'accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per responsabilità processuale aggravata può essere pronunciata ove il giudice accerti un abuso del processo, senza necessità di un particolare pregiudizio o della prova della malafede

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    menzionato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale fonte dell'inserimento della previsione sul contributo unificato

Massime di principio

  • Se il convenuto si costituisce tardivamente, un'eccezione formulata o richiamata in quella sede non acquista tempestività per il solo fatto di essere già stata enunciata in atti precedenti, se anche la precedente difesa era tardiva.
  • L'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza dell'attore non può essere utilmente riproposta contro la citazione rinnovata quando il giudice di merito abbia accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, l'identificabilità del soggetto che ha rinnovato l'atto e la continuità tra denominazione commerciale e ragione sociale.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio quando il ricorrente contrappone solo una lettura alternativa dei documenti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone l'accertamento dell'abuso del processo e non richiede la prova di un particolare pregiudizio ulteriore né la dimostrazione di uno specifico stato soggettivo di malafede, se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
  • Le valutazioni sulla sussistenza dell'abuso del processo e sulla conseguente responsabilità aggravata sono riservate al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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