Cassazione Civile, Ordinanza n. 05672/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del titolare di un'impresa individuale, di due avvisi di accertamento per omessa denuncia ai fini TARSU relativi agli anni 2011 e 2012, riferiti all'occupazione in concessione di un'area demaniale destinata all'ormeggio di natanti da diporto nel porto di Talamone. La CTR Toscana ha rigettato l'appello del contribuente contro la decisione di primo grado, ritenendo che l'area non ricadesse in una circoscrizione di Autorità portuale istituita e che, pertanto, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nel porto fossero di competenza del Comune, senza necessità di una specifica previsione regolamentare sugli spazi acquei. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente quanto alla legittimazione attiva del Comune a pretendere la TARSU; 2) violazione della disciplina portuale e dei rifiuti, sostenendo che la potestà impositiva non spettasse al Comune ma all'Autorità portuale o, in sua assenza, all'Autorità marittima; 3) falsa applicazione delle norme TARSU, deducendo che il Comune non avesse previsto la tariffazione degli spazi acquei e degli ormeggi e non potesse applicare per analogia categorie tariffarie come campeggi o distributori di carburante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo, affermando che, poiché nel porto di Orbetello non era stata istituita un'Autorità portuale, la competenza alla gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'area portuale restava al Comune, con conseguente legittimazione a imporre la TARSU; ha inoltre escluso che l'Autorità marittima possa assumere una potestà impositiva in materia di rifiuti urbani portuali. Ha poi ritenuto infondato anche il terzo motivo, chiarendo che la nozione di "aree scoperte" comprende anche gli spazi acquei e che l'omessa previsione regolamentare di una specifica categoria per ormeggi non esclude la tassazione, potendo le aree adibite ad ormeggio essere ricondotte, per categoria e non per analogia, a quelle ricreativo-turistiche come campeggi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale norma sul contenuto della sentenza tributaria e sulla sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Individuato come norma processuale per la deduzione dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 16 L. 28 gennaio 1994, n. 84
Serve a distinguere le competenze in materia di operazioni portuali e servizi portuali, che non attribuiscono al Comune la potestà impositiva sui rifiuti urbani.
art. 2 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
Richiamato per la disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ritenuta estranea alla fattispecie della TARSU sui rifiuti urbani portuali.
art. 3 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
Richiamato insieme all'art. 2 per delimitare il diverso regime dei rifiuti navali rispetto ai rifiuti urbani portuali.
art. 68 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Le categorie tariffarie comunali possono ricomprendere anche le aree adibite ad ormeggio; la previsione regolamentare opera per categoria e non richiede una specifica voce per ogni singola tipologia di area.
art. 69 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato per la disciplina dei regolamenti comunali in materia di TARSU e delle relative tariffe.
art. 62, comma 5, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
"esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani"
La tassa non si applica solo quando l'area sia sottratta al regime ordinario di conferimento; in area portuale, se manca l'Autorità portuale, la competenza comunale resta ferma.
art. 21, comma 8, D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Le competenze comunali in materia di rifiuti sono fatte salve rispetto alle attribuzioni dell'Autorità portuale.
art. 6, comma 1, lett. c), L. 28 gennaio 1994, n. 84
Attribuisce alle Autorità portuali il compito di affidare e controllare servizi di interesse generale, tra cui la pulizia e raccolta rifiuti nei porti istituiti.
art. 14 L. 28 gennaio 1994, n. 84
Richiamato per la competenza dell'autorità marittima, ma escluso che essa comporti potestà impositiva sui rifiuti urbani portuali.
art. 18 L. 28 gennaio 1994, n. 84
Richiamato per delimitare le competenze in materia di concessioni portuali, estranee alla tassazione dei rifiuti urbani.
art. 8 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
Attribuisce disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi; non incide sulla TARSU relativa ai rifiuti urbani portuali.
art. 10 D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182
Come l'art. 8, riguarda i rifiuti navali e i residui del carico, non la tassa comunale sui rifiuti urbani.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per definire il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente di porre a carico del ricorrente, in caso di rigetto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui rinvia l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di TARSU sulle aree portuali, la competenza impositiva segue la competenza legale alla gestione dei rifiuti: se nell'area è istituita un'Autorità portuale, la gestione dei rifiuti urbani portuali è sottratta al Comune; se l'Autorità portuale non è istituita, la competenza resta al Comune e con essa il potere di imposizione.
- La mera circostanza che un ente pubblico abbia di fatto svolto il servizio di raccolta o smaltimento non basta a fondare il tributo: la potestà impositiva deve trovare base in una previsione di legge che attribuisca quel servizio al soggetto che tassa.
- L'Autorità marittima, in mancanza di Autorità portuale, non assume una potestà impositiva sui rifiuti urbani prodotti nell'area portuale; la sua competenza riguarda servizi e operazioni portuali diversi, non la TARSU.
- Ai fini TARSU, la nozione di "aree scoperte" comprende anche gli spazi acquei e, più in generale, tutte le superfici utilizzabili e concretamente utilizzate da una comunità umana che producono rifiuti urbani, indipendentemente dal supporto fisico su cui insistono.
- L'omessa previsione nel regolamento comunale di una voce specifica per ormeggi o spazi acquei non esclude la tassabilità, quando tali spazi siano comunque riconducibili a categorie tariffarie omogenee previste dal regolamento, come quelle ricreativo-turistiche.
- La classificazione tariffaria può avvenire per categorie e non richiede una tipizzazione analitica di ogni singola modalità di utilizzo degli spazi; è sufficiente che l'area sia assimilabile, per destinazione e potenzialità produttiva di rifiuti, a categorie già previste.
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione della sentenza è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, ossia se non consente di ricostruire il ragionamento decisorio secondo il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
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