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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05516/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La dipendente regionale chiedeva il pagamento di differenze retributive e l’adeguamento del trattamento economico di anzianità in base a una normativa regionale che aveva introdotto un criterio di perequazione tra il suo trattamento e quello di altri dipendenti transitati da altre amministrazioni nei ruoli regionali. Dopo un precedente contenzioso definito sfavorevolmente dalla Cassazione nel 2015, la lavoratrice proponeva un nuovo giudizio sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma non escludesse effetti per i rapporti già costituiti, che il comma 2-bis avesse prodotto un diritto soggettivo patrimoniale perfetto e che fosse sopravvissuto anche il comma 2-ter. Denunciava inoltre vizi motivazionali e la violazione del suo legittimo affidamento, oltre a norme processuali e costituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il precedente giudicato di legittimità formatosi nel 2015, che aveva già escluso il diritto rivendicato dalla medesima lavoratrice sulla base della stessa disciplina regionale poi dichiarata costituzionalmente illegittima. Di conseguenza, non poteva ritenersi radicato alcun diritto soggettivo perfetto né poteva farsi leva sul comma 2-ter per fondare la pretesa. La Corte ha inoltre escluso che vi fosse una lesione del legittimo affidamento, rilevando che la Regione non aveva mai applicato la norma e che non possono sorgere affidamenti tutelabili su disposizioni dichiarate incostituzionali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2-bis, L.R. Abruzzo n. 118/1998

    La pretesa della lavoratrice era fondata su questa disposizione, ma la Corte ha escluso che potesse ancora sorreggere il diritto rivendicato, anche per effetto del giudicato precedente e della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 43, L.R. Abruzzo n. 6/2005

    È la disposizione regionale che aveva introdotto il comma 2-bis nell’art. 1 della L.R. n. 118/1998; la Corte ne ribadisce l’illegittimità costituzionale nella parte indicata.

  • art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 16/2008

    Ha sostituito la disciplina regionale richiamata, ma la Corte evidenzia che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha colpito anche tale assetto normativo nella parte in cui introduceva il comma 2-bis.

  • art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

    La Corte richiama il riparto di competenze legislative e afferma che la disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientra nell’ordinamento civile, riservato alla competenza esclusiva statale.

  • art. 112 c.p.c.

    Dedotto dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 113 c.p.c.

    Dedotto dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 132 c.p.c.

    Dedotto dalla ricorrente con riferimento alla motivazione della sentenza impugnata; la Corte esclude il vizio denunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per il lamentato vizio motivazionale; la Corte ritiene la motivazione della sentenza d’appello adeguata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • sentenza Corte cost. n. 211/2014

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui introduceva il comma 2-bis, impedendo di fondare su di essa la pretesa della lavoratrice.

  • sentenza Cass. n. 19095/2015

    Ha già rigettato nel merito una domanda identica proposta da dipendenti regionali, compresa la ricorrente, e il giudicato formatosi su tale decisione preclude ulteriori pretese fondate sulla stessa norma.

Massime di principio

  • Quando sulla medesima pretesa si è formato un giudicato di legittimità sfavorevole, il nuovo ricorso fondato sulla stessa base normativa e sul medesimo petitum non può essere accolto, perché il giudicato preclude la riedizione della domanda.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale che incida sul trattamento economico dei dipendenti regionali impedisce di fondare su di essa pretese retributive, specie quando la Corte abbia già escluso in precedenza il diritto azionato.
  • Non può configurarsi un legittimo affidamento tutelabile su una disciplina mai applicata dall’ente e successivamente dichiarata incostituzionale; l’affidamento richiede un comportamento idoneo a ingenerare una ragionevole aspettativa in capo al destinatario.
  • Se la parte deduce che una disposizione abbia solo codificato un principio già esistente nell’ordinamento, deve indicarne il fondamento normativo; in mancanza, la censura è priva di consistenza.
  • La motivazione della sentenza di merito è adeguata quando il giudice esamina tutti i fatti rilevanti posti a fondamento della pretesa e respinge le argomentazioni che non possono superare il giudicato o la sopravvenuta illegittimità della norma invocata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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