Cassazione Civile, Ordinanza n. 21628/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato riconosciuto a favore di un soggetto un credito di euro 5.864, oltre accessori e spese, quale compenso per l'attività svolta in esecuzione di un contratto a progetto stipulato nel marzo 2005. L'associazione debitrice propose opposizione, respinta sia in primo grado sia in appello. La Corte territoriale ritenne, tra l'altro, che la presentazione del modello 770 con indicazione della somma come compenso fosse un elemento riconoscitivo dell'effettivo svolgimento dell'attività, e che non vi fosse prova di inadempimento del creditore. In cassazione l'associazione dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., oltre a vizi processuali, contestando la valenza probatoria attribuita al modello 770; 2) violazione di norme sulle condizioni del credito e sulla interpretazione contrattuale, assumendo che non fosse stata valutata una condizione di esigibilità pattuita; 3) censure sulla mancata accoglienza della domanda riconvenzionale di risarcimento danni e sulla ritenuta impossibilità di opporre exceptio inadimplenti contractus, con profili anche di omesso esame; 4) censura sulle spese dei gradi di merito, da riformare in caso di accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi di motivazione, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che il terzo motivo era inammissibile per commistione e sovrapposizione di censure eterogenee, non consentita nel ricorso per cassazione. Ha quindi dichiarato assorbito il quarto motivo, dipendente dall'accoglimento dei precedenti. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per contestare il valore probatorio attribuito al documento fiscale; la Corte non ne afferma una diversa portata, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza perché diretta a rivalutare il merito
invocato per censurare la distribuzione/valutazione dell'onere probatorio; la Corte considera la censura inammissibile perché sollecita una nuova valutazione dei fatti
richiamato come vizio processuale; la Corte non ravvisa una questione decisiva autonoma, ritenendo le doglianze sovrapposte e inammissibili
invocato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non entra nel merito della questione, dichiarando i motivi inammissibili
richiamato per la dedotta condizione di esigibilità del credito, ma senza scrutinio nel merito per inammissibilità del motivo
richiamato con riferimento alla condizione contrattuale, senza esame nel merito
richiamato quale norma di interpretazione contrattuale, ma la Corte non procede al suo applicazione per l'inammissibilità del motivo
richiamato quale criterio ermeneutico, senza decisione di merito
richiamato a sostegno della domanda riconvenzionale e delle eccezioni dell'associazione; la Corte non esamina il merito per inammissibilità della censura
la Corte ribadisce che non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito e che è inammissibile la mescolanza di censure riconducibili a diversi numeri del comma 1
richiamato per la c.d. doppia conforme, che limita la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di conferma della decisione di primo grado
richiamato per la censura sulle spese; il motivo resta assorbito per l'inammissibilità dei motivi precedenti
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio motivazionale, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La valutazione dell'attendibilità, concludenza e rilevanza delle prove, nonché la scelta tra risultanze istruttorie contrastanti, appartiene al giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione se non nei limiti stretti consentiti dal vizio di legittimità.
- È inammissibile il motivo di ricorso che sovrapponga in modo promiscuo censure eterogenee, mescolando violazione di norme di diritto, vizi processuali e doglianze di omesso esame dei fatti, senza distinguere chiaramente l'errore denunciato.
- Quando le due sentenze di merito sono conformi nella ricostruzione dei fatti, opera la disciplina della doppia conforme, che restringe ulteriormente il sindacato sulla motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, il raddoppio del contributo unificato.
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