Cassazione Civile, Ordinanza n. 41295/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato ai fini Irpef, per il periodo d'imposta 2004, il reddito imponibile della contribuente, imputandole la quota di utili riferibile alla partecipazione del 33% detenuta in una società a ristretta base azionaria. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dal d.l. n. 119 del 2018, ha versato l'intero importo dovuto e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo; anche l'Agenzia ha poi chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, avvenuta con il pagamento integrale di quanto dovuto da parte della contribuente. Ha precisato che, in base all'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando altresì il principio generale di cui all'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce di qualificare la parte impugnante come soccombente.
Norme richiamate
art. 6, commi 1, 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
artt. 6, 7; art. 6, comma 13
La definizione agevolata della controversia tributaria pendente, una volta perfezionata con il pagamento integrale, comporta l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 7, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Richiamato quale base normativa della domanda di definizione agevolata proposta nel corso del giudizio.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Costituisce il principio generale secondo cui, nel giudizio tributario estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica quando il giudizio è dichiarato estinto per definizione agevolata, perché manca una parte impugnante non vittoriosa in senso proprio.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia tempestivamente richiesta e perfezionata con il versamento integrale dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione e, in via generale, resta ferma la regola per cui le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
- L'estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- Quando sopravviene una causa estintiva che assorbe integralmente la controversia, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41169/2021 del 22/12/2021
- ordinanza_civile · 22 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41170/2021 del 22/12/2021
- ordinanza_civile · 22 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41171/2021 del 22/12/2021
- ordinanza_civile · 22 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41172/2021 del 22/12/2021
- ordinanza_civile · 22 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41173/2021 del 22/12/2021
- ordinanza_civile · 22 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 41174/2021 del 22/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →