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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41295/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato ai fini Irpef, per il periodo d'imposta 2004, il reddito imponibile della contribuente, imputandole la quota di utili riferibile alla partecipazione del 33% detenuta in una società a ristretta base azionaria. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti prevista dal d.l. n. 119 del 2018, ha versato l'intero importo dovuto e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo; anche l'Agenzia ha poi chiesto l'estinzione per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria pendente, avvenuta con il pagamento integrale di quanto dovuto da parte della contribuente. Ha precisato che, in base all'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, richiamando altresì il principio generale di cui all'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione del giudizio per definizione agevolata impedisce di qualificare la parte impugnante come soccombente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, quando sia tempestivamente richiesta e perfezionata con il versamento integrale dell'importo dovuto, determina l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, il regime delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla definizione e, in via generale, resta ferma la regola per cui le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
  • L'estinzione del giudizio per adesione a una definizione agevolata esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
  • Quando sopravviene una causa estintiva che assorbe integralmente la controversia, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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