Cassazione Civile, Ordinanza n. 22242/2026 del 29/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di presa in carico emesso a seguito di un presunto debito tributario derivante da un avviso di accertamento. Il contribuente aveva contestato davanti al giudice tributario la nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento, sostenendo che la raccomandata inviata all’indirizzo estero risultante dall’AIRE non si era perfezionata perché ritornata al mittente per irreperibilità del destinatario e che, prima di procedere oltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche e attivare le formalità previste dalla disciplina notificatoria. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un motivo, deducendo violazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 142 c.p.c. e degli artt. 2, 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo: 1) che la notifica era stata validamente eseguita all’indirizzo estero risultante dall’AIRE; 2) che l’avviso di presa in carico non era autonomamente impugnabile e non poteva condurre all’annullamento dell’avviso di accertamento presupposto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che l’avviso di presa in carico, pur non essendo di per sé un atto autonomamente lesivo, è impugnabile unitamente all’atto presupposto quando costituisce il primo atto ritualmente conosciuto dal contribuente, così da consentire la deduzione del vizio di notifica dell’avviso di accertamento. Quanto alla notificazione dell’atto impositivo, la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale per i contribuenti non residenti non esoneri l’Amministrazione dall’onere di svolgere, prima di considerare la notifica esaurita con esito negativo, le ulteriori verifiche ragionevolmente esigibili per accertare l’effettiva reperibilità del destinatario, anche in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità. Poiché tali ricerche non risultavano svolte, la CTR aveva correttamente ravvisato il vizio di notifica e ammesso l’impugnazione dell’atto successivo con quello presupposto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
Richiamato nel quadro normativo sulla notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all’estero.
commi 1, lett. e), e-bis), 4 e 5; nel testo ratione temporis vigente
Per i non residenti la notificazione avviene prioritariamente all’indirizzo estero risultante da AIRE o indicato dal contribuente; in caso di esito negativo si applicano le modalità per irreperibilità. L’onere di comunicare le variazioni non elimina l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere le necessarie ricerche prima di ricorrere alla procedura sostitutiva.
Le garanzie minime e i criteri di diligenza elaborati per la notifica agli irreperibili assoluti sono ritenuti applicabili anche alla notifica tributaria ai non residenti tramite la disciplina speciale.
Consente di impugnare l’atto successivo non autonomamente lesivo insieme all’atto presupposto non notificato validamente, per far valere il vizio di notifica di quest’ultimo.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge.
Gli atti impugnabili comprendono non solo quelli espressamente elencati, ma anche quelli che incidono autoritativamente sulle posizioni del contribuente; l’elenco non è più inteso in senso rigidamente chiuso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non applicato perché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
L’impugnazione dell’atto successivo consente di far valere anche i vizi dell’atto presupposto non notificato o non conosciuto.
art. 60, primo comma, lett. e-bis), d.P.R. n. 600/1973
Individua la facoltà del contribuente non residente di comunicare un indirizzo estero per le notificazioni.
art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
Disciplina la notifica per irreperibilità quando la notifica all’indirizzo estero non va a buon fine dopo le necessarie verifiche.
Massime di principio
- L’avviso successivo che costituisce il primo atto portato ritualmente a conoscenza del contribuente può essere impugnato insieme all’atto presupposto non validamente notificato, anche se non è autonomamente lesivo, quando ciò sia necessario per far valere il vizio originario.
- Nella notificazione degli atti tributari a contribuenti non residenti iscritti all’AIRE, la presenza dell’indirizzo estero nei registri non legittima un automatismo notificatorio: prima di attivare la procedura per irreperibilità occorre svolgere le ricerche e verifiche esigibili con ordinaria diligenza per accertare l’effettiva reperibilità del destinatario.
- La disciplina speciale della notificazione ai non residenti deve essere letta in coerenza con i principi costituzionali e con la giurisprudenza sulla notifica agli irreperibili assoluti: la semplificazione procedurale non può eliminare le garanzie minime di conoscibilità dell’atto.
- L’onere del contribuente di comunicare variazioni dell’indirizzo estero incide sulla validità della notifica, ma non esonera l’Amministrazione dall’obbligo preliminare di verificare, con le fonti istituzionali disponibili, se l’indirizzo registrato sia ancora attuale.
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