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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22356/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un procedimento originato dagli eventi franosi verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, che avevano causato la morte di alcuni congiunti. La Corte d'appello, in sede di opposizione al decreto monocratico, aveva riconosciuto solo in parte l'indennizzo, rideterminando il ritardo indennizzabile e liquidando somme inferiori a quelle richieste, nonché escludendo il vizio relativo al computo della durata del primo grado del giudizio penale per ritenuta inidoneità della documentazione prodotta. Con il ricorso per cassazione il solo ricorrente censurava: 1) la motivazione apparente e la violazione dei criteri di prova e di valutazione della durata del primo grado penale; 2) la violazione dell'art. 2-bis L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU per avere la Corte d'appello ridotto erroneamente il ritardo indennizzabile, senza considerare unitariamente il rapporto tra giudizio penale e successivo giudizio civile per la liquidazione del danno; 3) la conseguente illegittimità della quantificazione dell'indennizzo, in relazione agli anni di ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo la motivazione sul primo grado penale apparente e confermando che, nel caso di azione civile esercitata nel processo penale con successivo giudizio civile di liquidazione del danno, i due segmenti vanno valutati unitariamente ai fini della ragionevole durata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare i documenti rilevanti, uniformarsi al principio di valutazione unitaria del complesso procedimentale e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    norma base sull'equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    richiamato quale parametro per la determinazione del ritardo indennizzabile e dell'indennizzo.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    disciplina il procedimento di opposizione al decreto in materia di equa riparazione.

  • art. 6 CEDU

    usato come parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle presunzioni e della prova della durata del processo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle presunzioni e della prova della durata del processo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove acquisite.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del dovere di motivazione, la cui violazione è stata dedotta per motivazione apparente/omessa.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della motivazione/procedimento.

Massime di principio

  • In tema di equa riparazione, la motivazione è apparente quando il giudice si limita ad affermazioni apodittiche sulla non idoneità della documentazione, senza confrontarsi con gli specifici riscontri indicati dalla parte.
  • Ai fini del calcolo della durata ragionevole, quando l'azione civile è proposta nel processo penale e il successivo giudizio civile serve solo alla liquidazione del danno già accertato, i due segmenti processuali non costituiscono giudizi autonomi ma vanno valutati unitariamente, perché espressione della medesima pretesa sostanziale.
  • La violazione del criterio di valutazione unitaria del procedimento può incidere sia sulla quantificazione del ritardo indennizzabile sia sull'ammontare dell'equo indennizzo dovuto.
  • Quando l'accoglimento di un motivo comporta la necessità di rideterminare il quantum debeatur, i motivi ulteriori diretti alla sola quantificazione possono restare assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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