Cassazione Civile, Ordinanza n. 26169/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2011, notificato a una contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva accolto, sia pure parzialmente, l'impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 17 e 54 del TUIR, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel ritenere applicabile ai compensi percepiti dalla contribuente per prestazioni professionali rese come medico in favore dell'ASL provinciale di Caltanissetta, e non dichiarati nel 2011, il principio di competenza e la conseguente tassazione separata. La Corte ha però ritenuto infondato il motivo, richiamando la propria giurisprudenza sulla tassazione separata di redditi assimilabili a indennità o compensi percepiti tardivamente a seguito di contenzioso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto l'impianto decisionale della CTR nella parte in cui aveva applicato ai redditi in questione un regime di tassazione separata, secondo la disciplina del TUIR richiamata in sentenza. Non è stata pronunciata condanna sulle spese per la mancata costituzione della contribuente. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ex art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato dall'Agenzia come norma violata; la Corte non ne accoglie la censura e ritiene infondato il motivo di ricorso.
La Corte richiama il diverso regime previsto per le indennità di fine rapporto del lavoro dipendente e ne esclude l'applicazione analogica ai compensi oggetto di causa.
Indicato come criterio di tassazione separata applicabile alle indennità richiamate dalla giurisprudenza della Corte.
Richiamato nel motivo dell'Agenzia; la Corte non ravvisa violazione della norma nel ragionamento della CTR secondo quanto riportato nell'ordinanza.
La Corte afferma che analoga disciplina si applica ai compensi in esame, percepiti in un periodo successivo a quello prescritto per il loro pagamento a seguito di contenzioso.
art. 16, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917 del 1986
Le indennità di fine rapporto corrisposte ai medici convenzionati rientrano tra quelle assoggettate a tassazione separata.
art. 3 Cost.
La Corte richiama la conformità costituzionale dei diversi regimi di imposizione, poiché riferiti a fattispecie differenti.
art. 53 Cost.
La differente disciplina fiscale è ritenuta coerente con il principio di capacità contributiva, in quanto riferita a redditi e rapporti diversi.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 15 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la parte soccombente è un'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- In materia di IRPEF, i compensi o le indennità percepiti tardivamente e a seguito di contenzioso possono essere assoggettati a tassazione separata quando il TUIR prevede per quella categoria reddituale un regime speciale, senza che possa essere automaticamente applicata la disciplina propria di rapporti diversi.
- La disciplina fiscale delle indennità di fine rapporto o dei compensi professionali va ricostruita in base alla natura del rapporto sottostante: i regimi previsti per il lavoro subordinato non sono estensibili ai redditi di lavoro autonomo o assimilati se la legge prevede distinte modalità impositive.
- La presenza di differenti trattamenti tributari non viola di per sé gli artt. 3 e 53 Cost. quando le norme disciplinano fattispecie oggettivamente diverse e non omogenee.
- Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. richiede di individuare una effettiva violazione di legge; se la decisione di merito è coerente con il regime normativo e con l'orientamento consolidato della Corte, il motivo va respinto.
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