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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07915/2024 del 23/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un’intimazione di sfratto per finita locazione proposta dalla società locatrice nei confronti della conduttrice di un immobile abitativo. Il Tribunale aveva convalidato lo sfratto nonostante l’opposizione della conduttrice; la Corte d’appello di Roma ha poi ritenuto nulla la convalida ma ha deciso nel merito, dichiarando cessato dal 1° aprile 2003 il contratto di locazione. Con il ricorso per cassazione, la conduttrice ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 667 e 426 c.p.c., lamentando che non fosse mai stata emessa l’ordinanza di mutamento del rito e che non le fossero stati concessi i termini per le memorie integrative; ha sostenuto di essere stata così privata della possibilità di svolgere nuove eccezioni e domande riconvenzionali e, in sostanza, di aver subito una lesione del diritto di difesa. La società locatrice ha resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, in primo luogo, che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione un fatto processuale, ossia la mancata concessione dei termini ex art. 426 c.p.c., profilo eventualmente deducibile come errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato di avere tempestivamente eccepito la questione nel giudizio d’appello; anzi, dal verbale risultava una richiesta di rinvio per discussione. Infine, ha ritenuto che la doglianza fosse generica, perché non indicava quali eccezioni o domande sarebbero state precluse, difettando così la decisività del dedotto vizio processuale. La Corte ha quindi confermato la regolazione delle spese in favore della società resistente e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La violazione processuale dedotta deve tradursi in un vizio effettivamente rilevante della decisione; non può essere usata per riesaminare un mero fatto processuale contestato nei suoi presupposti.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’errore denunciato come omessa concessione dei termini, se riferito a un fatto processuale, è riconducibile eventualmente all’errore revocatorio e non al vizio di nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c.

  • art. 426 c.p.c.

    La ricorrente invocava la mancata concessione dei termini integrativi conseguenti al mutamento di rito; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la questione non fosse utilmente prospettabile come vizio di cassazione.

  • art. 667 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla gestione del rito nella fase di opposizione allo sfratto; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva di tale norma.

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    La nullità non soggiace alla preclusione se deducibile o rilevabile d’ufficio nel corso del grado in cui si verifica, ma la regola cessa quando viene meno il potere officioso del giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Non ricorreva un’ipotesi di rimessione al primo giudice; la Corte d’appello, rilevata la nullità della convalida, ha correttamente deciso nel merito per effetto devolutivo dell’appello.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa è richiamato dalla ricorrente, ma la Corte richiede che il pregiudizio sia concreto e specificamente dimostrato.

  • art. 113 Cost.

    La dedotta violazione dei principi di legalità processuale non è sufficiente se non incide in modo decisivo sul contenuto della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Il principio di ragionevole durata del processo impedisce regressioni meramente formalistiche quando l’omissione processuale non abbia inciso in concreto sulle garanzie difensive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale con cui è stata trattata la causa in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La censura di nullità processuale in cassazione deve essere decisiva e deve indicare in modo specifico quale concreta lesione difensiva abbia inciso sulla decisione; la mera allegazione di un vizio formale non basta.
  • Quando si deduce l’omessa concessione di termini o la mancata conversione del rito, la parte deve dimostrare di avere tempestivamente sollevato la questione e di avere subito un effettivo pregiudizio processuale, indicando le difese, eccezioni o istanze istruttorie che non ha potuto proporre.
  • L’errore che attiene alla rappresentazione di un fatto processuale non va fatto valere come nullità della sentenza, ma può eventualmente integrare errore revocatorio.
  • Se il giudice d’appello rileva la nullità del provvedimento di primo grado ma la causa è comunque devoluta nel merito, egli deve decidere la controversia senza rimetterla al primo giudice, salvo che ricorrano i presupposti specifici per la rimessione.
  • La ragionevole durata del processo impedisce che un vizio meramente formale determini la regressione del giudizio in assenza di un concreto sacrificio del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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