Cassazione Penale, Ordinanza n. 01173/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La responsabilità penale e la condanna inflitta nei gradi di merito sono quindi rimaste ferme, con sola conferma della riduzione di pena già disposta in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in parziale riforma della decisione resa all'esito di giudizio abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Tivoli, aveva solo ridotto la pena ma confermato la responsabilità penale per un reato in materia di stupefacenti. Nel ricorso sono state dedotte: violazione degli artt. 125, comma 3, 546 e 192, comma 2, c.p.p., oltre a vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta colpevolezza per il capo a) dell'imputazione; nonché inosservanza degli artt. 62-bis, 192 e 133 c.p., oltre a vizio di motivazione, per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze non consentite in sede di legittimità perché sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e ha rilevato che anche la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, evenienza non ricorrente nel caso concreto.
Norme richiamate
Richiamato quale disposizione sul reato continuato / concorso formale, nell'imputazione confermata in appello.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, nell'imputazione confermata in appello.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base dell'affermazione di responsabilità.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante richiamata nel capo di imputazione per il reato in materia di stupefacenti.
Invocato dalla ricorrente per denunciare un vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la censura non proponibile perché ripetitiva di doglianze già esaminate.
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla motivazione della decisione di merito.
Invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova e alla ritenuta colpevolezza.
Richiamato in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Richiamato in relazione alla dosimetria della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata, questioni già dedotte e adeguatamente esaminate dal giudice di merito.
- La valutazione di colpevolezza fondata sul materiale probatorio è censurabile in cassazione solo nei limiti di un effettivo vizio di motivazione o di violazione dei canoni legali di valutazione della prova, non quando la doglianza si risolva in una mera richiesta di nuova lettura degli atti.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nell'ampia discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conferma della responsabilità e del trattamento sanzionatorio disposto nei gradi di merito resta ferma, con applicazione delle conseguenze economiche previste per l'inammissibilità.
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