Cassazione Penale, Ordinanza n. 01096/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Il Tribunale di Lecce, in funzione di ufficio misure di prevenzione, aveva rigettato l'istanza con cui il legale rappresentante di una società chiedeva la restituzione delle somme anticipate per il pagamento dei compensi di un coadiutore/collaboratore dell'amministratore giudiziario nominato nella procedura di prevenzione. La richiesta si fondava sull'assunto che, essendo intervenuta la revoca del sequestro, le spese sostenute per l'esecuzione della misura non dovessero gravare sulla società ma sull'erario. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che, ai sensi degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, tali spese, finalizzate all'esecuzione del sequestro, dovessero essere rimborsate alla società, anche in coerenza con quanto già ritenuto in un procedimento connesso dal medesimo Tribunale.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della pretesa restitutoria. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse immediatamente ricorribile per cassazione, poiché le questioni relative alle spese di custodia e gestione del bene sequestrato in materia di prevenzione seguono il procedimento previsto dagli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p.: il giudice decide de plano, l'interessato propone opposizione al medesimo giudice, e solo l'ordinanza adottata all'esito del contraddittorio è ricorribile in cassazione. Ha quindi qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese connesse all'esecuzione del sequestro, venuto meno il vincolo reale, dovessero essere poste a carico dell'erario e quindi rimborsate alla società.
art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato dal ricorrente come base normativa della domanda di restituzione delle somme anticipate per i compensi del coadiutore/collaboratore dell'amministratore giudiziario.
art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011
Norma evocata per distinguere la disciplina del rendiconto della gestione e il relativo regime di impugnazione da quello relativo alle spese oggetto della controversia.
art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011
Richiamato come regola generale di impugnazione dei decreti del tribunale in materia di spese della procedura di prevenzione, con ricorso alla Corte d'appello.
Indicato come disposizione che disciplina la decisione del giudice dell'esecuzione sui profili relativi alle spese di custodia del bene sequestrato.
Usato per affermare che il provvedimento de plano è opponibile davanti allo stesso giudice e solo l'ordinanza resa all'esito della procedura partecipata è ricorribile per cassazione.
Richiamato per individuare le forme ordinarie dell'incidente di esecuzione da seguire dopo l'opposizione.
art. 111 Cost.
Evocato per affermare l'ammissibilità del ricorso per cassazione solo contro il provvedimento che definisce con carattere di definitività una controversia su diritti soggettivi, dopo il previo passaggio procedimentale previsto dalla legge.
Massime di principio
- In materia di spese relative alla custodia, conservazione e gestione di beni sequestrati nel procedimento di prevenzione, il provvedimento del giudice non è immediatamente ricorribile per cassazione quando la legge prevede una sequenza procedimentale speciale con decisione de plano e successiva opposizione allo stesso giudice.
- Se il giudice decide su questioni incidenti sulle spese con provvedimento adottato nelle forme proprie dell'incidente di esecuzione, il rimedio corretto è l'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p., non il ricorso immediato per cassazione.
- La ricorribilità per cassazione è ammessa solo contro il provvedimento emesso all'esito del contraddittorio nella procedura prevista dalla legge, non contro la decisione iniziale resa senza la previa fase di opposizione.
- Nel procedimento di prevenzione, la disciplina speciale sulle spese della gestione del sequestro prevale sulla regola generale delle spese processuali quando si controverta di oneri direttamente connessi alla custodia e amministrazione dei beni sequestrati.
- Per il principio di conservazione degli atti processuali, un ricorso erroneamente proposto per cassazione può essere riqualificato nel rimedio corretto se risultano rispettati i presupposti sostanziali dell'impugnazione e la competenza del giudice ad quem.
- Il giudizio sul rendiconto della gestione è distinto dalla controversia sulle singole spese o sulla loro imputazione soggettiva; pertanto, i regimi impugnatori sono differenti e non sovrapponibili.
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