Cassazione Penale, Ordinanza n. 01110/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni 1, mesi 6 e giorni 20 di reclusione, con concessione dei doppi benefici di legge, per reati tributari commessi nell'ambito della gestione di una ditta individuale e di una società in accomandita semplice. I fatti accertati riguardavano, da un lato, l'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per due annualità, con omessa dichiarazione di operazioni attive imponibili e relative imposte evase; dall'altro, la presentazione di dichiarazioni IVA con indicazione di volumi d'affari inferiori a quelli reali; inoltre, per un'annualità, l'imputato non aveva indicato i compensi percepiti quale amministratore della società. Il ricorso censurava: 1) la conferma della responsabilità per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, sostenendo una diversa lettura del materiale probatorio e dei criteri di calcolo dell'imposta evasa, anche con riferimento alla deduzione dei costi; 2) la conferma della responsabilità per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, lamentando che la contabilità non fosse stata esibita e che la ricostruzione del volume d'affari fosse comunque avvenuta tramite accertamenti bancari, con contestazione della motivazione sulla mancata ricostruibilità del reddito e del volume d'affari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, a fronte di una motivazione di appello ritenuta razionale e fondata su dati documentali e sugli esiti della verifica fiscale della Guardia di Finanza. Ha inoltre respinto il secondo motivo come manifestamente infondato, rilevando che l'impugnazione non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e che, in materia tributaria, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari per occultamento o distruzione delle scritture contabili non deve essere intesa in senso assoluto, potendo sussistere anche quando sia necessario acquisire la documentazione mancante presso terzi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74/2000
La Corte richiama la fattispecie di dichiarazione infedele e afferma che la responsabilità può essere confermata sulla base di una ricostruzione documentale dei ricavi non dichiarati, senza che la difesa possa limitarsi a prospettare una lettura alternativa del merito.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
La Corte richiama la fattispecie di omessa dichiarazione e ritiene immune da censure la valutazione di colpevolezza fondata sull'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
La Corte richiama la fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili e ribadisce che l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari non va intesa in senso assoluto.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di reati tributari, la determinazione dell'imposta evasa può essere effettuata dal giudice penale sulla base di elementi documentali precisi, come versamenti bancari e dati di contabilità, senza che sia necessario aderire integralmente ai criteri di accertamento fiscale.
- Quando i ricavi non dichiarati siano individuati mediante dati documentali attendibili, i costi possono essere riconosciuti solo se la difesa fornisce allegazioni fattuali idonee a dimostrarne la certezza o almeno il ragionevole dubbio della loro esistenza.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logica e coerente.
- Il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili è configurabile anche quando la mancata disponibilità della documentazione impedisca la ricostruzione del reddito o del volume d'affari, senza che sia richiesto un impedimento assoluto e definitivo della ricostruzione.
- L'accertamento dell'impossibilità di ricostruzione non viene meno per il solo fatto che parte dei dati economici sia recuperabile tramite indagini bancarie o acquisizioni presso terzi, se permane la mancanza della documentazione contabile necessaria.
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