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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01109/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un imputato che, dopo essere stato assolto in primo grado, è stato ritenuto responsabile in sede di rinvio per lesioni colpose commesse in danno di un lavoratore, nell'ambito di un incidente avvenuto presso una fonderia in cui l'imputato rivestiva la carica di componente del consiglio di amministrazione. La Corte di appello di Genova, in sede di rinvio dopo precedente annullamento della Cassazione, ha ridotto la pena a un mese di reclusione, eliminando la recidiva. Il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: contestazione del trattamento sanzionatorio, in particolare del giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche riconosciute e le aggravanti previste dall'art. 590, commi 2 e 3, c.p., ritenendo tale bilanciamento e la congruità della pena erronei.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha rilevato che la Corte di appello aveva motivato in modo non illogico la congruità della pena e la correttezza del giudizio di equivalenza tra circostanze, valorizzando la gravità delle lesioni subite dal lavoratore, la gravità della colpa dell'imputato e un precedente specifico a suo carico, utile a descriverne la vita antecedente al reato pur non essendo sufficiente per la recidiva. Poiché le doglianze difensive miravano a una diversa valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 113 c.p.

    richiamato quale titolo di concorso nel reato colposo contestato all'imputato.

  • art. 590, commi 1, 2 e 3, c.p.

    indicato come base della contestazione per lesioni personali colpose aggravate, con richiamo alle aggravanti di cui ai commi 2 e 3.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di lesioni colpose aggravate, il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo abbia sorretto con motivazione non illogica e coerente con la gravità delle conseguenze lesive e della colpa.
  • Il sindacato di legittimità non può essere utilizzato per ottenere una diversa valutazione di merito del trattamento sanzionatorio, se la decisione impugnata ha già espresso una motivazione congrua e non manifestamente irragionevole.
  • Un precedente specifico dell'imputato, pur non sufficiente da solo a fondare la recidiva, può essere valorizzato dal giudice di merito come elemento della personalità e della vita antecedente al reato ai fini della determinazione della pena.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioni colpose sul lavoroImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati in materia di lavoroProcesso penaleParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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