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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01053/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi tali da integrare colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è un patteggiamento emesso dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di due imputati per due fatti di furto in abitazione, decisi con pena concordata con il pubblico ministero in esito a decreto di giudizio immediato. Uno degli imputati ha dedotto un vizio di motivazione sulla congruità della pena; l'altro ha proposto tre censure: errata qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose; violazione dell'art. 127 c.p.p. per asserita mancata concessione della parola alla difesa; mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; che l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto e desumibile ictu oculi dagli atti e dalla sentenza; che la doglianza sulla violazione del contraddittorio era generica e comunque smentita dagli atti, risultando la presenza del difensore e l'accordo sulla pena; e che il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. non è motivo di ricorso avverso patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso entro un catalogo chiuso di censure, introdotto dalla l. n. 103/2017 e applicabile ai procedimenti in cui la richiesta sia successiva al 3 agosto 2017

  • art. 127 c.p.p.

    la censura è stata ritenuta generica e comunque smentita dagli atti, poiché il difensore era presente e aveva concordato la pena

  • art. 131-bis c.p.

    il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è deducibile come motivo di ricorso avverso sentenza di patteggiamento

  • art. 125 c.p.p.

    la particolare tenuità del fatto non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento la cui assenza condiziona la pronuncia di patteggiamento

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. e la nuova disciplina si applica ai procedimenti con richiesta di patteggiamento successiva al 3 agosto 2017

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    norma di introduzione della limitazione ai motivi di ricorso contro il patteggiamento

  • art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103

    prevede l'applicazione temporale della nuova disciplina ai procedimenti interessati

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va condotta sulla base del capo di imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso

  • art. 562 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento il sindacato di legittimità è tipizzato e non consente censure estranee ai casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta solo quando l'errore sia manifesto, risultante immediatamente dagli atti e non richieda valutazioni fattuali o probatorie ulteriori.
  • Le doglianze sulla violazione delle prerogative difensive devono essere specifiche e supportate dagli atti; una contestazione generica è inammissibile, specie se dagli atti risulta la presenza del difensore e l'accordo sulla pena.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è motivo di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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