Cassazione Penale, Ordinanza n. 01053/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi tali da integrare colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata è un patteggiamento emesso dal GIP del Tribunale di Salerno nei confronti di due imputati per due fatti di furto in abitazione, decisi con pena concordata con il pubblico ministero in esito a decreto di giudizio immediato. Uno degli imputati ha dedotto un vizio di motivazione sulla congruità della pena; l'altro ha proposto tre censure: errata qualificazione giuridica del fatto, con specifico riferimento al riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose; violazione dell'art. 127 c.p.p. per asserita mancata concessione della parola alla difesa; mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei ristretti casi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; che l'erronea qualificazione giuridica è deducibile solo se manifesto e desumibile ictu oculi dagli atti e dalla sentenza; che la doglianza sulla violazione del contraddittorio era generica e comunque smentita dagli atti, risultando la presenza del difensore e l'accordo sulla pena; e che il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. non è motivo di ricorso avverso patteggiamento.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso entro un catalogo chiuso di censure, introdotto dalla l. n. 103/2017 e applicabile ai procedimenti in cui la richiesta sia successiva al 3 agosto 2017
art. 127 c.p.p.
la censura è stata ritenuta generica e comunque smentita dagli atti, poiché il difensore era presente e aveva concordato la pena
art. 131-bis c.p.
il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto non è deducibile come motivo di ricorso avverso sentenza di patteggiamento
art. 125 c.p.p.
la particolare tenuità del fatto non rientra tra le ragioni di immediato proscioglimento la cui assenza condiziona la pronuncia di patteggiamento
art. 616 c.p.p.
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
l. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. e la nuova disciplina si applica ai procedimenti con richiesta di patteggiamento successiva al 3 agosto 2017
art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103
norma di introduzione della limitazione ai motivi di ricorso contro il patteggiamento
art. 1, comma 51, l. 23 giugno 2017, n. 103
prevede l'applicazione temporale della nuova disciplina ai procedimenti interessati
art. 444, comma 2, c.p.p.
la verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto va condotta sulla base del capo di imputazione, della motivazione della sentenza e dei motivi di ricorso
art. 562 c.p.p.
Massime di principio
- Nel patteggiamento il sindacato di legittimità è tipizzato e non consente censure estranee ai casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta solo quando l'errore sia manifesto, risultante immediatamente dagli atti e non richieda valutazioni fattuali o probatorie ulteriori.
- Le doglianze sulla violazione delle prerogative difensive devono essere specifiche e supportate dagli atti; una contestazione generica è inammissibile, specie se dagli atti risulta la presenza del difensore e l'accordo sulla pena.
- Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è motivo di ricorso avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso sia proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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