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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01095/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento del Tribunale di Lecce, ufficio misure di prevenzione, che aveva rigettato l'istanza del legale rappresentante di una società per ottenere la restituzione delle somme anticipate dalla società per la liquidazione dei compensi spettanti a un coadiutore/collaboratore dell'amministratore giudiziario. Secondo la parte ricorrente, tali spese, essendo state sostenute per l'esecuzione della misura di sequestro, dovevano essere poste a carico dell'erario a seguito della revoca del vincolo e quindi ripetute dalla società. Il ricorso deduceva violazione di legge per mancata applicazione degli artt. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, richiamando anche un precedente procedimento connesso in cui sarebbe stata riconosciuta la cessazione della ragione delle spese per effetto della revoca del sequestro. Il Pubblico ministero ha invece sostenuto preliminarmente che il rimedio corretto non fosse il ricorso immediato per cassazione, ma l'opposizione in sede di esecuzione davanti al medesimo giudice, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della domanda di rimborso delle spese. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata, concernente la ripartizione e la restituzione delle spese di custodia/liquidazione compensi in una procedura di prevenzione, non fosse immediatamente ricorribile in cassazione. Il ricorso è stato quindi riqualificato, per principio di conservazione degli atti, come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 1, c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che le spese funzionali all'esecuzione del sequestro dovessero seguire il regime della procedura di prevenzione e gravare sull'erario dopo la revoca del vincolo

  • art. 42 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di spese connesse alla gestione del sequestro e alla loro ripetibilità

  • art. 10 d.lgs. n. 159 del 2011

    indicato come norma generale che regola l'impugnazione dei provvedimenti del Tribunale in materia di prevenzione, secondo la giurisprudenza richiamata

  • art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dalla Corte per distinguere la disciplina dell'impugnazione del rendiconto della gestione, per la quale è previsto il ricorso per cassazione contro l'ordinanza resa dal collegio

  • art. 667, comma 1, c.p.p.

    indicato come base per la riqualificazione del ricorso in opposizione in sede esecutiva

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    richiamato dal Pubblico ministero e dalla giurisprudenza per affermare che, nei casi di liquidazione delle spese di custodia, il provvedimento de plano è opponibile davanti al giudice dell'esecuzione

  • art. 666 c.p.p.

    richiamato come disciplina ordinaria dell'incidente di esecuzione, da seguire dopo l'opposizione al provvedimento de plano

  • art. 676, comma 1, c.p.p.

    richiamato dal Pubblico ministero per sostenere la competenza del giudice dell'esecuzione sulle questioni relative alle spese

  • art. 111 Cost.

    evocato per affermare che il ricorso per cassazione è ammesso solo contro il provvedimento decisorio finale emesso all'esito del contraddittorio, non contro il provvedimento intermedio se manca la fase di opposizione

  • art. 35 e 42 del d.lgs. n. 159 del 2011

    norme richiamate complessivamente per il regime delle spese e dei compensi maturati nella procedura di prevenzione

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione, i provvedimenti relativi alla liquidazione e alla ripetizione delle spese di custodia, conservazione o gestione dei beni sequestrati seguono, di regola, il rimedio dell'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione e non sono immediatamente ricorribili per cassazione.
  • Quando un provvedimento è stato adottato de plano dal giudice dell'esecuzione in una materia assoggettata alla sequenza esecutiva, il ricorso per cassazione è ammissibile solo contro l'ordinanza emessa all'esito della successiva opposizione e del contraddittorio pieno.
  • Le questioni che attengono alla ripartizione delle spese della procedura di prevenzione non coincidono con l'impugnazione del rendiconto della gestione disciplinato dall'art. 43 d.lgs. n. 159 del 2011; pertanto, non possono essere attratte nel relativo regime di impugnazione.
  • Se un'impugnazione è proposta con il mezzo processuale sbagliato ma l'atto è comunque idoneo a manifestare la volontà di contestare il provvedimento, opera il principio di conservazione degli atti e il ricorso può essere riqualificato nel rimedio corretto e trasmesso al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

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