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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01108/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo, perché orientato a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava un soggetto ritenuto responsabile, dal Tribunale di Roma, di avere abbandonato rifiuti speciali in un terreno di sua proprietà sito in Roma, in corrispondenza di un'area in cui i fatti erano stati accertati nel settembre 2019. Il giudice di merito lo aveva condannato alla pena di euro 6.000 di ammenda, con sospensione condizionale, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla provvisionale di euro 1.000. Con l'unico motivo di impugnazione, l'imputato censurava la formazione del giudizio di colpevolezza e la condanna risarcitoria, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; la Corte rileva che la doglianza mira solo a una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato in modo esauriente dal giudice di merito, anche sulla base di riprese video, e che la motivazione della sentenza era sorretta da argomentazioni razionali.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    integra il reato contestato per l'abbandono/gestione illecita di rifiuti speciali accertato in fatto dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente diretto a censurare la colpevolezza, si risolva in una mera contrapposizione di apprezzamenti di merito rispetto alla valutazione già compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito abbia esaminato in modo esauriente il compendio probatorio, incluse eventuali riprese video, la censura è infondata se non individua reali vizi di legittimità ma solo una diversa lettura delle prove.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioni
RamiReati ambientaliProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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