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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05609/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La vicenda trae origine da un procedimento disciplinare nei confronti di una dipendente scolastica, destinataria di due sanzioni: una prima sospensione dal servizio per tre giorni, annullata in giudizio, e una seconda sospensione dal servizio per cinque giorni, confermata in primo grado nonostante fosse stato ritenuto sussistente uno solo degli addebiti contestati e fosse venuto meno il profilo della recidiva; la Corte d'appello ha poi ridotto tale sanzione a una multa pari a quattro ore di retribuzione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 55-bis, comma 5, d.lgs. 165/2001, per mancato rilievo del pregiudizio al diritto di difesa derivante dal non consentito accesso agli atti del procedimento disciplinare; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo un errore di percezione nella valutazione della prova e il conseguente vizio della sentenza; (3) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione solo apparente, sostenendo che la decisione d'appello fosse fondata su una testimonianza de relato priva di riscontri oggettivi e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dedotta lesione del diritto di difesa, per mancato accesso agli atti del procedimento disciplinare, non era stata accompagnata dall'allegazione di un concreto pregiudizio subito. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che essi miravano sostanzialmente a una rivalutazione del materiale istruttorio e del prudente apprezzamento delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'attribuzione di un valore probatorio diverso da quello previsto dalla legge o la falsa applicazione della regola di valutazione, non già la mera insoddisfazione per la valutazione compiuta. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 55-bis, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    La dedotta violazione del diritto di difesa per mancato accesso agli atti del procedimento disciplinare è rilevante solo se sia allegato e dimostrato un concreto pregiudizio subito in giudizio o nel procedimento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie da parte della Corte di cassazione.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia disatteso la regola di valutazione prevista dalla legge; non è ammissibile lamentare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è ammesso solo nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione della lesione del diritto di difesa in un procedimento disciplinare non è sufficiente in sé: occorre indicare e dimostrare quale concreto pregiudizio processuale o sostanziale ne sia derivato.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o violi la regola legale di valutazione; non è ammissibile trasformare tali norme in uno strumento per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione non consente di sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, il quale può fondare la decisione su una fonte probatoria anche in via esclusiva, purché indichi le ragioni del proprio convincimento.
  • La critica alla motivazione per pretesa assenza di riscontri a una testimonianza de relato non è sufficiente se, in sostanza, mira a contestare il prudente apprezzamento delle prove già compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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