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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14592/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, poiché le censure erano meramente reiterative dei motivi di appello e non si misuravano con la motivazione della sentenza impugnata. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto per il reato contestato. Con il ricorso ha dedotto due censure: da un lato, l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, assumendo che la mancanza di disponibilità economica escludesse la colpevolezza; dall'altro, ha contestato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già respinte, senza confutare le specifiche argomentazioni dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato nei giudizi di merito; il testo non specifica il contenuto precettivo della disposizione, ma solo che la condanna e la successiva rideterminazione di pena riguardavano tale fattispecie.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata ritenuta non applicabile in ragione della pericolosità sociale qualificata dell'imputato, secondo la motivazione richiamata dalla Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente le censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di insussistenza dell'elemento soggettivo, fondata solo sull'allegata mancanza di disponibilità economica, non è sufficiente se il giudice di merito ha già motivato sul difetto di attivazione dell'interessato rispetto alle sue concrete possibilità.
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. può essere negata ove la motivazione di merito valorizzi elementi ostativi quali la pericolosità sociale qualificata dell'imputato.
  • La manifesta infondatezza del ricorso determina l'inammissibilità e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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