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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14542/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del GUP, ha applicato all'imputato la pena concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione al reato di rapina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato la sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, più in generale, non avesse escluso la presenza di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per un motivo non consentito nel giudizio di patteggiamento in appello. Ha richiamato il principio secondo cui, quando il giudice di secondo grado accoglie la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'insussistenza di nullità assolute o inutilizzabilità della prova, poiché, a seguito della rinuncia ai motivi di appello, la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il patteggiamento in appello, richiamato come base della pena concordata applicata dal giudice di secondo grado.

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice di appello che accoglie il patteggiamento non è tenuto a svolgere una motivazione specifica sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p.

  • art. 1, comma 56, L. 23 giugno 2017, n. 103

    norma che ha reintrodotto il patteggiamento in appello.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato solo implicitamente nella qualificazione del motivo come non consentito; il testo parla di violazione di legge e vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende a seguito di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello, una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello, il controllo del giudice di secondo grado resta circoscritto ai profili non oggetto di rinuncia.
  • In sede di accoglimento della richiesta di pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non deve motivare espressamente sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano cause di proscioglimento immediatamente rilevabili nei limiti del controllo consentito.
  • Non è consentito dolersi in cassazione, contro una decisione resa all'esito del patteggiamento in appello, della mancata verifica di nullità assolute o inutilizzabilità delle prove quando tali profili non rientrino nel perimetro devolutivo residuo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, parametrata alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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