Cassazione Penale, Ordinanza n. 14521/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, definendo il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta per tentata rapina aggravata. Con un unico motivo, la difesa ha denunciato il difetto di motivazione sulla mancata applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato il positivo mutamento del modus vivendi dell'imputato e si sarebbe limitata a richiamare genericamente i precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio definito con concordato in appello, non sia deducibile in cassazione un vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena, salvo che la doglianza investa la formazione del consenso al concordato, il consenso del pubblico ministero o una pronuncia difforme dal contenuto concordato, oppure una pena illegale. Nel caso concreto, la censura riguardava solo la mancata applicazione della sanzione sostitutiva e quindi un profilo non scrutinabile in sede di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che il richiamo ai precedenti penali, alla recidiva specifica e reiterata e alla propensione a delitti contro il patrimonio costituiva valutazione di merito non sindacabile. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello è ammesso il ricorso per cassazione solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della decisione se difforme da quanto concordato; non sono invece deducibili censure sulla motivazione della pena, salvo illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è indicata tra le doglianze non proponibili in cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata anche in relazione alla colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il sindacato di legittimità è limitato a profili specifici: formazione del consenso, validità del consenso del pubblico ministero, corrispondenza tra accordo e decisione, e legalità della pena.
- Le doglianze che investono la mera motivazione sulla quantificazione della pena o sulla scelta di non applicare una sanzione sostitutiva sono inammissibili in cassazione se non si traducono in una pena illegale o extra edittale.
- La valutazione dei precedenti penali, della recidiva e della inclinazione a delinquere, quando sorregge il giudizio di inadeguatezza di una pena sostitutiva, appartiene al merito ed è insindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità nei limiti consentiti.
- Nel concordato in appello, la mancata considerazione di elementi favorevoli al trattamento sanzionatorio non apre di per sé un vizio deducibile in cassazione se la decisione resta nei limiti dell'accordo e della legge.
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