Cassazione Penale, Ordinanza n. 14534/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La Corte di appello di Torino, aderendo a un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., ha parzialmente riformato la decisione del GIP del Tribunale di Alessandria, confermando la responsabilità dell'imputato per rapina aggravata, lesioni, ricettazione e utilizzo indebito di carta di credito, e rideterminando la pena secondo quanto concordato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, lamentando che gli aumenti sanzionatori per i reati unificati sotto il vincolo della continuazione non fossero stati motivati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione, proposta avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e limitata a un motivo attinente al trattamento sanzionatorio oggetto di specifico accordo, dovesse essere trattata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità ha fatto seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza di appello è stata resa in base all'accordo tra le parti; contro una decisione così pronunciata non è ammissibile il ricorso che investa il trattamento sanzionatorio oggetto di specifico accordo.
Il ricorso inammissibile va trattato de plano quando proposto avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. per un motivo relativo al trattamento sanzionatorio concordato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutata la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio di valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando censuri un profilo del trattamento sanzionatorio che sia stato oggetto di specifico accordo tra le parti.
- In presenza di accordo sul trattamento sanzionatorio, la censura sulla mancata motivazione degli aumenti per la continuazione non può essere veicolata con ricorso ordinario in cassazione se investe un punto coperto dall'accordo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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