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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14533/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Roma che, all'esito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di ricettazione. Ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e l'illogicità della motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere valutata come di lieve entità e non come ricettazione nella forma contestata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di patteggiamento, la censura sulla erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo se si versi in un errore manifesto, cioè in una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità. Nel caso concreto, il contenuto dell'imputazione, relativo a tre orologi e a una borsa di marca provenienti da furto, rendeva corretta la qualificazione giuridica e consentiva di escludere l'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p. per l'entità del profitto. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta delle parti, la contestazione in cassazione della qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
  • Non è deducibile come vizio censurabile una diversa lettura del fatto che richieda valutazioni non univoche, quando la qualificazione adottata dal giudice sia coerente con il contenuto formale dell'imputazione.
  • Ai fini della ricettazione, la valutazione sulla lieve entità deve essere esclusa quando il profitto riferibile alla condotta risulti non trascurabile in relazione ai beni provenienti da furto indicati nell'imputazione.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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