Cassazione Penale, Ordinanza n. 14541/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (indagati)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di più indagati, restituendo gli atti al pubblico ministero. La persona offesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo un vizio di motivazione dell'ordinanza di archiviazione: secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe spiegato perché il silenzio asseritamente malizioso serbato dagli indagati sui debiti gravanti sulla società al momento della cessione delle quote non fosse rilevante ai fini della configurabilità del reato di truffa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non sia affetta da abnormità né strutturale né funzionale, essendo un provvedimento espressamente previsto dal codice. Ha quindi escluso la ricorribilità per cassazione diretta e ha qualificato l'impugnazione come proposta avverso un provvedimento non impugnabile, con conseguente inammissibilità dichiarabile de plano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorrente invocava la possibile rilevanza del silenzio degli indagati rispetto alla sussistenza del reato di truffa, ma la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
L'impugnazione proposta contro un provvedimento non impugnabile è inammissibile.
Nei casi di ricorso avverso provvedimenti non impugnabili, la Corte di cassazione può dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura, de plano.
L'ordinanza di archiviazione emessa dopo la riforma è reclamabile nei soli casi di nullità previsti dalla norma e non è ricorribile direttamente per cassazione.
Richiamato come parametro dei soli casi di nullità rilevanti ai fini del reclamo avverso l'archiviazione.
Richiamato per escludere l'abnormità funzionale, poiché le indagini preliminari possono essere riaperte mediante l'apposito procedimento.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari, quando sia stata pronunciata all'esito della procedura prevista dal codice, non è di regola affetta da abnormità strutturale né funzionale.
- Contro l'ordinanza di archiviazione non è proponibile ricorso diretto per cassazione; il rimedio è il reclamo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 410-bis c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso un provvedimento non impugnabile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità senza formalità, anche de plano.
- La deduzione di un vizio motivazionale sull'archiviazione non supera il difetto originario di impugnabilità del provvedimento, se il mezzo utilizzato è quello non consentito dalla legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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