Cassazione Penale, Ordinanza n. 14529/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari, in adesione a un accordo tra le parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 19 settembre 2018, confermando la responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione e rideterminando la pena secondo quanto concordato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, vizio di motivazione sulla conferma dell'affermazione di responsabilità e, dall'altro, violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che il ricorso investiva una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. e che il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio era coperto dallo specifico accordo intervenuto tra le parti; perciò il ricorso era inammissibile e doveva essere trattato de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che esso era proposto avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. e che il motivo attinente al trattamento sanzionatorio riguardava un profilo oggetto di specifico accordo tra le parti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valorizzando i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza di appello resa in base ad accordo tra le parti limita la proponibilità del ricorso per cassazione, soprattutto quando il motivo investe il trattamento sanzionatorio oggetto di specifica intesa.
L'impugnazione in tali casi deve essere trattata de plano e può essere dichiarata inammissibile senza interlocuzione camerale ordinaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, ove sussistano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Il versamento alla Cassa delle ammende presuppone la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è stata pronunciata all'esito di un accordo ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione che censuri un punto rimesso all'intesa delle parti, in particolare il trattamento sanzionatorio, è inammissibile.
- Nei ricorsi avverso decisioni rese ex art. 599-bis c.p.p. il controllo di legittimità non può essere utilizzato per rimettere in discussione un assetto negoziale già accettato dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il procedimento camerale può essere definito de plano quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile per le ragioni previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
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