Cassazione Penale, Ordinanza n. 09411/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile del reato di porto di arma, infliggendogli la pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato il coltello rinvenuto come arma impropria e avesse trascurato che esso era portato in condizioni e in un contesto tali da escluderne il pronto utilizzo offensivo. Ha inoltre censurato il diniego del giustificato motivo, rilevando che la sua tardiva allegazione non poteva di per sé escluderne la credibilità; ha contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. Con memoria successiva ha anche contrastato la preliminare possibile inammissibilità del ricorso, insistendo sul fatto che le censure investivano profili di diritto e la congruità logica della motivazione, non una mera richiesta di riesame del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da motivazione logica e completa quanto alla sussistenza del reato, alla non credibilità del giustificato motivo addotto per il porto dell'arma, alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, al diniego della particolare tenuità del fatto in ragione dei precedenti penali, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale, considerando anche che la pena era prossima al minimo edittale. La Corte ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dai giudici di merito, operazione non consentita in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il porto di un coltello/arma impropria è punibile; la configurabilità dell'ipotesi lieve del terzo comma richiede caratteristiche del fatto e dell'arma compatibili con una minore offensività, qui escluse dalla Corte di merito con motivazione ritenuta congrua.
art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975
L'ipotesi lieve non è riconoscibile quando le caratteristiche dell'arma e del fatto ne escludano la minore gravità.
La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato.
Le attenuanti generiche possono essere negate in presenza di precedenti penali e di un quadro complessivo sfavorevole, senza necessità di motivazione approfondita quando la pena è già prossima al minimo edittale.
La sospensione condizionale della pena può essere negata in ragione dei precedenti e del fatto che il beneficio sia già stato in precedenza concesso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito degli elementi di prova già esaminati dai giudici di merito; la cassazione interviene solo su violazioni di legge e vizi effettivi della motivazione, non per sostituire una propria diversa lettura del fatto.
- La tardiva allegazione del giustificato motivo del porto di un'arma può incidere sulla sua credibilità e sulla relativa valutazione giudiziale, se il giudice di merito lo spiega con motivazione logica.
- L'ipotesi lieve prevista per alcune condotte in materia di armi è esclusa quando le caratteristiche oggettive dell'arma e del contesto del fatto rendono non configurabile una minore offensività.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata valorizzando i precedenti penali dell'imputato, ove essi depongano per una maggiore complessità del disvalore del fatto e della personalità del reo.
- Quando la pena è prossima al minimo edittale, il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale non richiede una motivazione particolarmente estesa se la decisione è comunque sorretta da elementi sinteticamente indicati e coerenti con il quadro complessivo.
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