Cassazione Penale, Ordinanza n. 09259/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo non specifico e sostanzialmente meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva già ritenuto integrata la sua partecipazione concorsuale in una truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di truffa, sostenendo in sostanza l'insufficienza del compendio probatorio e chiedendo una diversa valutazione delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura reiterativa di questioni già prospettate in appello e già disattese con argomentazioni logiche e giuridiche corrette, non specificamente confrontate dal ricorso; ha inoltre osservato che, in assenza di elementi concreti di segno contrario, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato sulla configurabilità del contributo concorsuale dell'imputato, richiamando anche principi di legittimità in tema di truffa contrattuale realizzata mediante offerta di un bene su internet e mancata consegna dopo il pagamento.
Norme richiamate
Il richiamo serve a ribadire che integra truffa contrattuale la condotta di chi pone in vendita un bene su internet, si presenta falsamente come alienante, incassa il prezzo e poi omette la consegna, con finalità di profitto ingiusto; la Corte lo utilizza come principio consolidato per confermare la ricostruzione del fatto.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare censure già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- In tema di truffa contrattuale, la condotta di vendita di un bene tramite internet seguita dall'incasso del prezzo e dalla mancata consegna può integrare il reato quando l'agente si presenti falsamente come alienante e persegua sin dall'inizio un profitto ingiusto.
- Ai fini della configurabilità del concorso nel reato di truffa, è sufficiente che la sentenza di merito indichi in modo logico e giuridicamente coerente il contributo causale del singolo concorrente, purché la difesa non offra concreti elementi di segno contrario.
- La doglianza che miri soltanto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, senza evidenziare un vero vizio di legittimità, non è idonea a superare la motivazione della sentenza di merito.
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