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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09247/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda il rigetto, da parte della Corte di appello di Brescia, di una richiesta di revisione proposta nell'interesse di un soggetto già condannato con sentenza della Corte di appello di Milano divenuta irrevocabile. Avverso il rigetto è stato proposto ricorso per cassazione tramite difensore di fiducia e asserito procuratore speciale. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato inammissibile l'acquisizione di ulteriore materiale probatorio collegato a un'annotazione della Guardia di Finanza di La Spezia. Secondo la difesa, tale documentazione avrebbe rafforzato la tesi dell'insussistenza del ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente nella precedente condanna per bancarotta relativa a una società, ruolo che sarebbe stato poi smentito da una successiva sentenza assolutoria del GIP di Milano in altro procedimento. Il ricorso insisteva anche sul valore indiziario della deposizione di una testimone e sul possesso di un'autovettura, ritenuti dalla difesa elementi deboli e non idonei a sostenere l'attribuzione del ruolo gestorio, oltre a censurare la ritenuta irrilevanza dell'archiviazione di una denuncia presentata dall'amministratore formale della società. La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze, ritenendo il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del difensore a proporre l'impugnazione in assenza di una procura speciale specificamente conferita per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che aveva respinto la revisione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura, rilevando che il difensore non era munito di procura speciale ad hoc per proporre il ricorso per cassazione contro il provvedimento reiettivo della revisione. Ha quindi applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e, per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la norma invocata per dedurre il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma la Corte non entra nel merito perché rileva una preliminare causa di inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando ricorre un vizio preliminare, nel caso di specie il difetto di legittimazione del difensore.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    "il difensore dell'imputato"

    La Corte richiama l'interpretazione secondo cui la legittimazione a proporre impugnazione spetta direttamente al difensore dell'imputato; nel caso della revisione, tuttavia, è necessaria una procura speciale specifica per il ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1) e 2), e 223, comma 2, n. 2, R.D. 267/1942

    Costituiscono il titolo di reato oggetto della precedente assoluzione richiamata dal ricorrente nel tentativo di sostenere la revisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso il provvedimento che respinge una richiesta di revisione, il difensore deve essere munito di una procura speciale specificamente conferita per la proposizione di quel ricorso; la sola nomina difensiva o la procura rilasciata per la domanda di revisione non bastano.
  • La mancanza della procura speciale ad hoc integra un difetto di legittimazione processuale del difensore e determina l'inammissibilità immediata del ricorso, senza che la Corte debba esaminare le censure di merito sulla motivazione del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa imputabile alla parte, seguono la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi contrari, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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