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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09262/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La memoria difensiva depositata successivamente è stata considerata tardiva ai sensi dell'art. 611, comma 1, c.p.p. e comunque non decisiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva deciso in senso a lui sfavorevole. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Con il secondo motivo ha censurato, in modo cumulativo e generico, vizi di motivazione della decisione di merito. La Corte ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, avendo valorizzato le insidiose modalità della condotta e la negativa personalità dell'imputato, che aveva commesso il fatto mentre era sottoposto al regime di detenzione domiciliare. Ha inoltre ritenuto che il secondo motivo fosse formulato in modo non consentito, perché privo di specificità e quindi inammissibile. È stata anche esaminata una memoria depositata tardivamente, ritenuta irrilevante.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la valutazione giudiziale delle circostanze attenuanti generiche, con motivazione di merito sindacabile in cassazione solo se illogica o contraddittoria.

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per affermare che il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali, pena l'inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Richiamato a sostegno della declaratoria di inammissibilità per difetto dei requisiti formali e di specificità dell'impugnazione.

  • art. 611, comma 1, c.p.p.

    Richiamato per qualificare come tardiva la memoria depositata nell'interesse dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma implicita di riferimento per le circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata impugnata.

Massime di principio

  • In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito compie una valutazione di fatto insindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti prevalenti ai sensi dell'art. 133 c.p.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, puntuali e argomentati: censure generiche, cumulative o meramente assertive non consentono il controllo del giudice di legittimità e determinano l'inammissibilità.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche può essere giustificata valorizzando le modalità concrete della condotta e la personalità dell'imputato, incluso il fatto che il reato sia stato commesso durante l'esecuzione di una misura detentiva.
  • Le memorie depositate oltre il termine previsto sono tardive e non incidono sulla decisione, salvo contenuti decisivi che qui non sono stati ravvisati.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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