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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09263/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di estorsione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo l'erronea valutazione delle risultanze processuali in punto di sussistenza del reato e chiedendo, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 c.p. in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità dell'estorsione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure non ammissibili o manifestamente infondate, osservando che il ricorso riproponeva questioni di merito già esaminate e disattese in appello e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e lineare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze del primo motivo erano generiche e meramente riproduttive di questioni già respinte in appello, quindi estranee al sindacato di legittimità, mentre il secondo motivo era manifestamente infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente escluso la lieve entità dell'estorsione in ragione della reiterazione delle richieste estorsive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma ritenuto non configurabile nel caso concreto sulla base della motivazione della sentenza di merito.

  • art. 63 c.p.

    Richiamato nel dispositivo della decisione, con condanna alle conseguenze economiche conseguenti all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione congrua, lineare e coerente sulle ragioni della decisione.
  • La deduzione di vizio di motivazione è inammissibile quando ripropone, senza specifici elementi di frizione con la motivazione impugnata, questioni già devolute e disattese in appello.
  • La riqualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è imponibile quando le minacce e le richieste di denaro risultino prive di una legittima pretesa sottostante.
  • La circostanza attenuante della lieve entità dell'estorsione può essere esclusa quando la condotta presenti una reiterazione di richieste estorsive, incompatibile con un apprezzamento di minima offensività.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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