Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato la penale responsabilità in assenza di una condotta connotata da artifizi e raggiri. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e aspecifica, perché formulata in termini non consentiti in sede di legittimità e sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato e disatteso in appello; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata valorizzava plurimi elementi di fatto idonei a integrare un comportamento fraudolento preordinato a ingannare la persona offesa per conseguire un ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
La truffa richiede una condotta di artifizi e raggiri idonea a ingannare la persona offesa e a procurare un ingiusto profitto; la censura che contesti tali elementi senza confrontarsi con la motivazione di merito è inammissibile in cassazione.
La declaratoria immediata di una causa di non punibilità non è possibile quando il ricorso per cassazione sia inammissibile per manifesta infondatezza, perché manca un valido rapporto di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto forma di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali e un nuovo apprezzamento del fatto.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di truffa, la condotta può ritenersi integrata quando la decisione di merito accerti, con argomentazioni logiche e plurimi elementi di fatto, l'uso di artifizi e raggiri finalizzati a ingannare la persona offesa e a conseguire un ingiusto profitto.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione o altre cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
Come è indicizzato
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