Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09258/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per truffa. L'unico motivo denunciava violazione di legge in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato la penale responsabilità in assenza di una condotta connotata da artifizi e raggiri. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata e aspecifica, perché formulata in termini non consentiti in sede di legittimità e sostanzialmente diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato e disatteso in appello; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata valorizzava plurimi elementi di fatto idonei a integrare un comportamento fraudolento preordinato a ingannare la persona offesa per conseguire un ingiusto profitto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poiché l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la declaratoria delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La truffa richiede una condotta di artifizi e raggiri idonea a ingannare la persona offesa e a procurare un ingiusto profitto; la censura che contesti tali elementi senza confrontarsi con la motivazione di merito è inammissibile in cassazione.

  • art. 129 c.p.p.

    La declaratoria immediata di una causa di non punibilità non è possibile quando il ricorso per cassazione sia inammissibile per manifesta infondatezza, perché manca un valido rapporto di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che, sotto forma di violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali e un nuovo apprezzamento del fatto.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In tema di truffa, la condotta può ritenersi integrata quando la decisione di merito accerti, con argomentazioni logiche e plurimi elementi di fatto, l'uso di artifizi e raggiri finalizzati a ingannare la persona offesa e a conseguire un ingiusto profitto.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi impedisce alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione o altre cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.