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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13828/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato in appello per detenzione/trasporto di cocaina in quantità elevata, ai sensi degli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Con il ricorso per cassazione deduceva: a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, sostenendo un erroneo richiamo all'art. 59 c.p. e contestando che l'aggravante potesse essergli riferita; b) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata. In memoria insisteva nelle medesime doglianze. La Corte rileva però che i motivi riproponevano questioni già esaminate e disattese dalla corte territoriale senza un confronto critico con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e meramente riproduttivi di censure già vagliate in appello, senza una critica analitica delle ragioni della decisione impugnata. Ha inoltre ritenuto immune da vizi di legittimità la motivazione della corte di merito, che aveva correttamente applicato l'aggravante dell'ingente quantità valorizzando, in conformità all'art. 59, comma 2, c.p., la colpa o l'errore colposo dell'agente circa la circostanza aggravante e, sul bilanciamento, aveva giustificato l'equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante in ragione dell'elevato grado di purezza della cocaina e del numero di dosi ricavabili. Conseguentemente, al ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il fatto di detenzione/trasporto di sostanza stupefacente.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    L'aggravante dell'ingente quantità è applicabile anche quando l'agente l'abbia ignorata per colpa o l'abbia ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa; la Corte territoriale l'ha ritenuta integrata valorizzando purezza, quantità e ruolo del corriere.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    Consente l'imputazione dell'aggravante anche in presenza di ignoranza colposa o errore colposo sulla circostanza aggravante.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro richiamato per la valutazione della gravità del reato e della concreta determinazione della pena.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'inosservanza del requisito di specificità del motivo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si limitano a reiterare censure già decise nel merito senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede correlazione con le argomentazioni del provvedimento censurato; la mera riproposizione di questioni già disattese integra aspecificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • L'aggravante dell'ingente quantità in materia di stupefacenti può essere imputata anche al concorrente che ne sia rimasto ignorante per colpa o che l'abbia erroneamente esclusa per colpa, in applicazione dell'art. 59, comma 2, c.p.
  • Nel caso del corriere, la consapevolezza o comunque l'atteggiamento di indifferenza verso il notevole quantitativo trasportato può sorreggere la valutazione in termini di dolo eventuale e legittimare il riconoscimento dell'aggravante.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se arbitrario, illogico o privo di motivazione sufficiente.
  • La determinazione della pena entro fasce medie o prossime al minimo non richiede una motivazione analitica rafforzata sui criteri di commisurazione, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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