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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35476/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS per redditi prodotti da una professionista iscritta ad albo. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo decisivo il fatto che nell'anno considerato il reddito fosse inferiore a euro 5.000. L'INPS ha impugnato con un solo motivo, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo dipende innanzitutto dalla natura abituale, ancorché non esclusiva, dell'attività; la soglia di euro 5.000 rileva invece per le attività autonome occasionali. Il ricorso deduce quindi che il giudice di merito ha erroneamente fatto discendere l'esclusione dell'obbligo soltanto dal modesto reddito, senza accertare in fatto se l'attività fosse abituale o occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando vi sia esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale non coperta da obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento; il superamento della soglia di euro 5.000 è invece rilevante per le sole attività occasionali. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso la contribuzione solo in base al reddito contenuto, senza accertare a monte l'abitualità o occasionalità dell'attività, la decisione è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003

    estende l'obbligo di iscrizione anche alle attività di lavoro autonomo occasionale, ma solo quando il reddito annuo superi euro 5.000.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    viene richiamato quale interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata, in combinato con l'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

  • art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003

    non introduce una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali; disciplina invece l'esclusione delle professioni intellettuali dal lavoro a progetto.

  • art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003

    non rende abituale ex lege l'attività professionale ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata; opera in un diverso ambito, escludendo la presunzione di continuatività per talune prestazioni professionali.

  • Cass. S.U. n. 3240/2010

    richiamata come precedente di principio sul perimetro dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti.

  • Cass. n. 4419/2021

    richiamata come precedente conforme sul criterio dell'abitualità dell'attività professionale e sul ruolo meramente indiziario del reddito inferiore alla soglia.

  • Cass. n. 32167/2018

    richiamata a supporto dell'interpretazione per cui l'obbligo contributivo opera per l'attività abituale non coperta dalla cassa di riferimento.

  • Cass. n. 3799/2019

    viene letta nel senso che il superamento della soglia reddituale rende irrilevante, nella fattispecie esaminata, ogni questione sulla natura abituale o occasionale dell'attività.

Massime di principio

  • Per il professionista iscritto ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste se l'attività è esercitata con carattere di abitualità, ancorché non esclusivo, salvo che il relativo reddito sia già integralmente soggetto all'obbligo assicurativo della cassa di riferimento.
  • La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non è un criterio generale per escludere la contribuzione del professionista abituale: essa rileva solo quando l'attività sia, in concreto, occasionale.
  • L'abitualità va accertata in fatto, con valutazione complessiva di indici come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione dei mezzi professionali; il reddito inferiore alla soglia può essere solo un indizio, non un dato decisivo ex se.
  • Norme dettate in altri ambiti, come quelle sul lavoro a progetto o sulla continuatività fiscale, non possono essere trasformate in presunzioni legali di abitualità ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata.
  • È viziata la decisione di merito che escluda l'obbligo contributivo fondandosi esclusivamente sull'ammontare del reddito, senza verificare preliminarmente se l'attività fosse abituale o occasionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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