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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19153/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto la condanna della società datrice al pagamento, dal momento in cui aveva raggiunto il livello 4B nel maggio 2010, degli emolumenti previsti dall'art. 10 del CCNL Federambiente 1995, sostenendo che tali somme gli spettassero in base a un accordo aziendale dell'8 giugno 2004. Secondo la sua prospettazione, l'accordo, letto secondo il dato letterale e sistematicamente, avrebbe garantito l'emolumento anche a chi avesse già intrapreso il percorso di carriera previsto dal nuovo sistema di classificazione, e non solo a chi lo percepiva già prima del 1 maggio 2003. In cassazione ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse interpretato la clausola in modo contrario al testo, avesse trascurato la tabella allegata e la documentazione in atti, e avesse errato anche nel valorizzare la circostanza che egli non fosse addetto alla guida di mezzi pesanti, sostenendo invece che bastassero guida di mezzi aziendali e patente B.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mossa all'interpretazione dell'accordo aziendale mirasse, in realtà, a ottenere una nuova interpretazione del testo negoziale, operazione non consentita in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia applicato criteri ermeneutici non illogici e coerenti con la ratio della clausola. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio: da un lato l'interpretazione della clausola aziendale, dall'altro l'accertamento che il lavoratore non avesse mai svolto la mansione di autista di mezzi pesanti; la doglianza non si confrontava in modo adeguato con entrambe le rationes. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una rivalutazione diretta dell'interpretazione del contratto aziendale quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura a quella del giudice di merito

  • artt. 1362 c.c.

    il criterio letterale va utilizzato insieme agli altri canoni ermeneutici e non come parametro esclusivo e insindacabile in cassazione

  • artt. 1363 c.c.

    la clausola va letta sistematicamente nel contesto dell'intero regolamento negoziale

  • artt. 1366 c.c.

    l'interpretazione deve essere coerente con la ratio pratica e la buona fede dell'assetto negoziale

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che il giudice di merito conserva il potere di interpretazione dell'accordo aziendale

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata come fonte della modifica che prevede il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • L'interpretazione di un accordo aziendale è questione di merito riservata al giudice del fatto e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
  • In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a sostituire alla lettura accolta dal giudice di merito una diversa interpretazione del testo contrattuale, ancorché plausibile.
  • Quando una clausola negoziale presenti espressioni non univoche, il giudice può valorizzare non solo il dato letterale ma anche il contesto complessivo e la ratio della disposizione, e tale operazione non è sindacabile in cassazione se logicamente coerente.
  • Se la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte; la censura rivolta solo ad alcune rende il ricorso inammissibile.
  • L'interpretazione di una clausola collettiva o aziendale deve armonizzare senso letterale e finalità pratica del precetto, secondo un criterio di gradualismo dei mezzi ermeneutici e non di priorità assoluta del solo dato testuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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