Cassazione Civile, Ordinanza n. 19153/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva chiesto la condanna della società datrice al pagamento, dal momento in cui aveva raggiunto il livello 4B nel maggio 2010, degli emolumenti previsti dall'art. 10 del CCNL Federambiente 1995, sostenendo che tali somme gli spettassero in base a un accordo aziendale dell'8 giugno 2004. Secondo la sua prospettazione, l'accordo, letto secondo il dato letterale e sistematicamente, avrebbe garantito l'emolumento anche a chi avesse già intrapreso il percorso di carriera previsto dal nuovo sistema di classificazione, e non solo a chi lo percepiva già prima del 1 maggio 2003. In cassazione ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. e dell'art. 12 disp. prel. c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse interpretato la clausola in modo contrario al testo, avesse trascurato la tabella allegata e la documentazione in atti, e avesse errato anche nel valorizzare la circostanza che egli non fosse addetto alla guida di mezzi pesanti, sostenendo invece che bastassero guida di mezzi aziendali e patente B.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura mossa all'interpretazione dell'accordo aziendale mirasse, in realtà, a ottenere una nuova interpretazione del testo negoziale, operazione non consentita in sede di legittimità quando il giudice di merito abbia applicato criteri ermeneutici non illogici e coerenti con la ratio della clausola. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata era sorretta da una doppia ratio: da un lato l'interpretazione della clausola aziendale, dall'altro l'accertamento che il lavoratore non avesse mai svolto la mansione di autista di mezzi pesanti; la doglianza non si confrontava in modo adeguato con entrambe le rationes. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
la violazione di legge non può essere invocata per ottenere una rivalutazione diretta dell'interpretazione del contratto aziendale quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura a quella del giudice di merito
il criterio letterale va utilizzato insieme agli altri canoni ermeneutici e non come parametro esclusivo e insindacabile in cassazione
la clausola va letta sistematicamente nel contesto dell'intero regolamento negoziale
l'interpretazione deve essere coerente con la ratio pratica e la buona fede dell'assetto negoziale
richiamato tra i canoni ermeneutici invocati dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che il giudice di merito conserva il potere di interpretazione dell'accordo aziendale
procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamata come fonte della modifica che prevede il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- L'interpretazione di un accordo aziendale è questione di merito riservata al giudice del fatto e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri soltanto a sostituire alla lettura accolta dal giudice di merito una diversa interpretazione del testo contrattuale, ancorché plausibile.
- Quando una clausola negoziale presenti espressioni non univoche, il giudice può valorizzare non solo il dato letterale ma anche il contesto complessivo e la ratio della disposizione, e tale operazione non è sindacabile in cassazione se logicamente coerente.
- Se la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a sorreggerla, il ricorso deve confrontarsi specificamente con tutte; la censura rivolta solo ad alcune rende il ricorso inammissibile.
- L'interpretazione di una clausola collettiva o aziendale deve armonizzare senso letterale e finalità pratica del precetto, secondo un criterio di gradualismo dei mezzi ermeneutici e non di priorità assoluta del solo dato testuale.
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