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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12985/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Muscio era stato condannato con sentenza del 8/02/2005 (divenuta irrevocabile il 17/04/2013) per bancarotta fraudolenta; alla condanna era stata applicata la pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale per anni dieci. Dopo un affidamento in prova con esito positivo, il Tribunale di Sorveglianza dichiarò l'estinzione della pena principale e di "ogni altro effetto penale" con provvedimento del 23/06/2016. Nel novembre 2018 Muscio iscrisse un'impresa individuale nel registro delle imprese; per tale iscrizione fu poi imputato per inosservanza della pena accessoria (art. 389 c.p.). La Corte d'appello confermò la condanna del Tribunale. In cassazione si contestava che l'esito positivo dell'affidamento in prova avesse già estinto anche la pena accessoria e che quindi mancasse l'elemento oggettivo del reato; si denunciava inoltre l'errore sull'elemento volitivo e si richiamava la dichiarazione di illegittimità della norma che fissava la durata della pena accessoria in dieci anni.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha concluso che l'esito positivo dell'affidamento in prova (provvedimento del Tribunale di Sorveglianza del 23/06/2016) ha determinato l'estinzione non solo della pena detentiva ma anche di "ogni altro effetto penale", quindi anche della pena accessoria applicata in sentenza. Inoltre la Corte ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 che ha dichiarato illegittima la disciplina che fissava in modo rigido la durata della pena accessoria in dieci anni (invece che in misura variabile "fino a dieci anni"). Poiché la pena accessoria era estinta anteriormente alla condotta contestata, nel 2018 Muscio poteva legittimamente iscrivere l'impresa: il fatto non sussiste. Per queste ragioni la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Norme richiamate

  • art. 389 cod. pen.

    Norma sotto la quale è stata contestata l'inosservanza di provvedimenti relativi a pene accessorie; qui indicata come titolo del reato per cui Muscio era stato condannato per avere iscritto la ditta nonostante la pena accessoria

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Disposizione che consente al P.M. la sospensione dell'esecuzione della pena; la Corte osserva che tale sospensione riguarda l'esecuzione della pena detentiva e non determina di per sé l'estinzione delle pene accessorie

  • art. 20 cod. pen.

    L'art. 20 qualifica le pene accessorie come "effetti penali" della condanna; la Corte usa tale dato testuale per ritenere che l'estinzione della pena detentiva per esito positivo dell'affidamento comporti l'estinzione anche delle pene accessorie

  • art. 47, comma dodicesimo, l. 26 luglio 1975, n. 354

    "ogni altro effetto penale"

    La disposizione collegava all'esito favorevole dell'affidamento l'estinzione non solo della pena detentiva ma anche di "ogni altro effetto penale"; la Corte la interpreta nel senso che l'affidamento positivo estingue le pene accessorie

  • art. 216, ult. comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    Norma sulla pena accessoria applicata in sentenza (durata fissata all'epoca in dieci anni); la Corte osserva che il regime allora applicato è stato successivamente incassato dalla pronuncia di incostituzionalità e sarebbe comunque soggetto a revisione nel senso più favorevole all'imputato

  • Sentenza Corte costituzionale n. 222 del 25/09/2018

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la parte della norma che fissava la durata della pena accessoria in dieci anni, stabilendo che la durata doveva risultare variabile ("fino a dieci anni"); ciò rende più favorevole la posizione del condannato rispetto alla sanzione accessoria

Massime di principio

  • L'esito positivo dell'affidamento in prova estingue non solo la pena detentiva ma anche le pene accessorie e "ogni altro effetto penale" quando la normativa e la giurisprudenza lo collegano espressamente: in presenza di tale estinzione, le successive condotte che altrimenti violerebbero le pene accessorie non integrano il reato (il fatto non sussiste).
  • La sospensione dell'esecuzione disposta dal P.M. ai sensi dell'art. 656 c.p.p. incide sull'esecuzione della pena detentiva ma non equivale, di per sé, all'estinzione delle pene accessorie; occorrono provvedimenti che abbiano efficacia estintiva (es. decisione del Tribunale di Sorveglianza per esito positivo dell'affidamento).
  • Quando la pena accessoria è stata determinata in modo non conforme alla Costituzione (es. durata fissata in modo imperativo anziché "fino a" un massimo), tale illegittimità può incidere sulla posizione del condannato e favorirne la revoca o la revisione, con possibile effetto di rimozione dell'elemento oggettivo del reato contestato.
  • Prima di procedere a contestazioni penali per inosservanza di pene accessorie, è necessario verificare lo stato del casellario giudiziario e l'eventuale intervenuta estinzione degli effetti penali; l'esistenza di un provvedimento di estinzione antecedente alla condotta neutralizza la rilevanza penale della condotta stessa.
  • La Corte di cassazione può annullare senza rinvio quando accerta che il fatto non sussiste in relazione a un precedente provvedimento estintivo o ad una modifica normativa/di costituzionalità che rende la condotta non punibile.

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