Cassazione Penale, Sentenza n. 40977/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Torino con tre motivi principali: 1) censura della qualificazione di Donelli quale "amministratore di fatto" della Dat S.r.l., sostenendo che le sue mansioni fossero meramente operative/commerciali e che la gestione contabile fosse affidata al socio di diritto Balsamo e alla commercialista; 2) deduzione del mancato riconoscimento della "bancarotta riparata": Donelli contesta che i pagamenti effettuati (o effettuati da M.T.I. S.r.l., società di cui era socio/amministratore) avrebbero reintegrato il patrimonio della fallita prima del fallimento e dunque annullato l'evento pregiudizievole; 3) contestazione dell'esistenza delle distrazioni di magazzino e di macchinari, sostenendo che le risultanze contabili sarebbero inesistenti o frutto di dichiarazioni calunniose (in particolare dell'amministratore di diritto Balsamo) e che non vi erano prove sufficienti dei beni distratti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo aspecifico e reiterativo, confermando che la valutazione di merito ha logicamente dimostrato la qualità di amministratore di fatto di Donelli based on continuità e significatività delle attività svolte (rapporti con clienti/fornitori, organizzazione del lavoro, autonomia nell'operatività bancaria). Sul secondo motivo la Corte ha richiamato il principio per cui la bancarotta è "riparata" solo se il reintegro del patrimonio è completo e avvenuto prima della dichiarazione di fallimento; la parziale reintegrazione o i pagamenti effettuati da soggetti giuridici diversi (M.T.I. S.r.l.) non hanno neutralizzato tutti gli effetti depauperativi e quindi non escludono il reato (semmai possono rilevare solo ai fini della pena). Sul terzo motivo ha confermato che le risultanze contabili e le dichiarazioni testimoniali sostengono l'esistenza delle distrazioni e che le obiezioni del curatore non scalfiscono la valutazione di merito. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina la bancarotta fraudolenta (distrattiva). La Corte applica il principio che la bancarotta è "riparata" solo se il reintegro del patrimonio è completo e avviene prima della dichiarazione di fallimento; la pluralità di atti distrattivi è valutata unitariamente e la riparazione parziale non annulla necessariamente l'evento pregiudizievole.
Riferito alla nozione di stampa di fatto/amministrazione di fatto: la qualifica si valuta sulle funzioni concretamente esercitate. La Corte ha ritenuto che l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, anche estrinseci alla contabilità, integra l'amministrazione di fatto.
Richiamato per precisare che l'amministratore è destinatario dei poteri necessari all'attuazione dell'oggetto sociale; attività commerciali, organizzative e di gestione del personale possono rientrare tra le operazioni necessarie e indicare ruolo amministrativo di fatto.
Norma sulle attenuanti: la Corte d'Appello ha riconosciuto l'attenuante prevista che ha inciso sulla determinazione della pena (pena individuata nel minimo edittale ridotto a 1 anno e 4 mesi).
Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì disposto il pagamento di una somma a titolo di ammenda (Euro 3.000,00) per colpa nell'impugnazione).
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per indicare i limiti di cui il ricorso può dedurre motivi rispetto a quanto già svolto in appello; la Corte ha ritenuto alcuni motivi aspecifici e reiterativi rispetto all'appello.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 94 d.lgs. n. 150/22
Norme procedurali che hanno permesso il trattamento del ricorso senza udienza con conclusioni scritte; applicate per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La qualifica di "amministratore di fatto" si fonda sulle funzioni concretamente esercitate (continuità e significatività), non sulla sola titolarità formale; attività organizzative, commerciali e autonomia operativa su conti societari sono indici rilevanti.
- La bancarotta "riparata" esclude l'elemento materiale del reato solo se il patrimonio è integralmente reintegrato prima della dichiarazione di fallimento; una riparazione parziale non è di per sé sufficiente se permangono altri effetti depauperativi.
- È onere del responsabile che invoca la riparazione provare la corrispondenza precisa tra i versamenti effettuati e le distrazioni contestate; versamenti effettuati da soggetti giuridici diversi richiedono prova della effettiva loro riconducibilità e causalità rispetto alla riparazione.
- Le valutazioni di fatto e la ponderazione delle prove svolte in sede di merito (appello) sono sindacabili in Cassazione solo in presenza di specifici vizi di diritto o motivazionali; motivi meramente reiterativi o aspecifici sono inammissibili.
- In ricorsi penali per cassazione, la mancata precisione o la parcellizzazione delle doglianze rispetto alla motivazione di merito può determinare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
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