Cassazione Civile, Ordinanza n. 06928/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il computo dell’indennità chilometrica spettante a un lavoratore che utilizza il proprio mezzo per raggiungere il luogo di lavoro. La corte d’appello aveva condannato il datore di lavoro a pagare differenze retributive, ritenendo applicabile l’art. 54 del CCNL idraulico-forestale 2010/2012 e non la disciplina del contratto integrativo regionale Calabria, che prevedeva un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione delle clausole collettive e dei criteri ermeneutici, sostenendo che l’indennità fosse un mero rimborso spese, che la contrattazione decentrata fosse legittimata a regolare anche le diverse modalità di rimborso, e che il giudice di merito avesse erroneamente qualificato la voce come retributiva e quindi ricompresa nella clausola di salvaguardia dei trattamenti economici di maggior favore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato sistematicamente il CCNL e il CIR, osservando che la delega alla contrattazione decentrata riguardava solo le missioni e trasferte ex art. 16 CCNL, non il rimborso per uso del mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro disciplinato dall’art. 54 CCNL. Ha inoltre confermato che la voce, per come accertata dal giudice di merito, aveva natura retributiva perché erogata in misura fissa e continuativa e collegata al disagio della prestazione in zone disagevoli. Ne è derivato il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
Norme richiamate
art. 54 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La disposizione disciplina il rimborso per l’uso del mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro e lo qualifica come mera restituzione di somme anticipate, ma ciò non consente alla contrattazione decentrata di modificarne la disciplina in assenza di apposita delega nel CCNL.
art. 7 C.I.R. Calabria 2008-2011
Prevede un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza per l’uso del mezzo proprio; la Corte ne esclude l’applicabilità alla fattispecie perché la materia non era devoluta alla contrattazione integrativa per quel profilo.
art. 2, comma 9, lett. f), c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
La delega alla contrattazione decentrata riguarda solo il trattamento di missioni e trasferte e le diverse modalità di rimborso spese ex art. 16 CCNL, non il rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro.
art. 20 C.I.R. Calabria 2008-2011
Fa salvi i trattamenti economici di maggior favore in godimento, impedendo che la contrattazione di secondo livello peggiori diritti già acquisiti.
art. 16 c.c.n.l. Lavoro Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012
Disciplina missioni e trasferte e consente ai contratti integrativi di stabilire diverse modalità di rimborso delle spese in quel distinto ambito.
Le clausole dei contratti collettivi devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici codicistici, privilegiando il coordinamento sistematico delle disposizioni e la reale volontà delle parti.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve depositare integralmente i contratti e gli accordi collettivi su cui fonda il ricorso, a pena di improcedibilità; la Corte richiama tale onere anche per escludere rilievi difensivi e per dichiarare inammissibile il richiamo a un contratto previgente non depositato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione o falsa applicazione di contratti collettivi è trattata processualmente come violazione di norme di diritto e comporta interpretazione diretta delle clausole collettive.
I contratti collettivi territoriali, in virtù dell’autonomia negoziale, possono derogare al livello nazionale, anche in peius, nei limiti dei diritti già definitivamente acquisiti.
Non impedisce, secondo l’orientamento richiamato, che la contrattazione di livello territoriale deroghi al contratto nazionale; rileva solo la tutela dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, comporta il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nella contrattazione collettiva multilivello, il conflitto tra clausole nazionali e territoriali va risolto ricercando la volontà effettiva delle parti sociali tramite il coordinamento sistematico delle disposizioni, non applicando in modo meccanico criteri di gerarchia o specialità propri delle fonti legislative.
- La contrattazione decentrata può derogare al contratto nazionale solo nei limiti delle materie effettivamente delegate; se il CCNL delimita in modo tassativo le materie rinviate, non è consentito estendere per analogia la delega ad istituti diversi.
- L’interpretazione delle clausole collettive richiede l’uso congiunto dei canoni degli artt. 1362 ss. c.c., con particolare rilievo al coordinamento tra le disposizioni e al loro inserimento nel sistema complessivo del contratto, soprattutto quando il testo presenti rimandi interni specifici.
- La qualificazione di una voce economica come rimborso o retribuzione dipende non dal solo nomen iuris, ma dalle concrete modalità di erogazione e dalla funzione svolta nel rapporto; un importo fisso e continuativo, collegato al disagio della prestazione, può assumere natura retributiva anche se formalmente denominato rimborso.
- Nel giudizio di cassazione, chi deduce violazione di clausole collettive deve depositare integralmente i contratti e gli accordi collettivi rilevanti, poiché il controllo di legittimità sulla loro interpretazione richiede il testo completo delle fonti negoziali richiamate.
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