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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31444/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l’IVA detratta nell’anno 2009 su due acquisti di merci ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite in un asserito meccanismo di frode carosello tramite società considerate cartiere. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che dagli elementi acquisiti non emergesse la consapevole partecipazione del contribuente alla frode. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse apparente o comunque svuotata di contenuto, perché fondata su elementi non decisivi o giuridicamente irrilevanti; 2) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che gli elementi valorizzati dalla CTR non dimostrassero la mancanza di consapevolezza della frode e che, viceversa, l’Ufficio avesse fornito indizi dell’inesistenza delle strutture dei fornitori tali da rendere doverosamente percepibile l’irregolarità al cessionario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse intelligibile e consentisse di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito per escludere la consapevole partecipazione del contribuente alla frode. Nel merito, ha confermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione IVA, incombe sull’Amministrazione provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o quanto meno la conoscibilità, da parte del cessionario del carattere fraudolento dell’operazione; sul contribuente grava poi la prova contraria di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile. La Corte ha giudicato coerente con tale principio la valutazione della CTR, che aveva valorizzato pagamento con bonifici, annotazione contabile, documenti di trasporto e consegna, congruità dei prezzi, modesta incidenza delle operazioni sul fatturato e assoluzione in sede penale degli amministratori della società acquirente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dell’Agenzia alle spese. Nella successiva ordinanza di correzione di errore materiale è stata inoltre disposta la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di motivazione è infondata quando dalla sentenza impugnata sia possibile individuare l’iter logico-giuridico seguito dal giudice tributario.

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per la detrazione dell’IVA nelle operazioni soggettivamente inesistenti occorre escludere la consapevolezza o la conoscibilità, da parte del cessionario, della frode.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è richiamata nel quadro normativo della disciplina IVA oggetto di recupero a tassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La dedotta nullità per motivazione mancante o apparente è esclusa quando la sentenza consenta di ricostruire la ratio decidendi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è esclusa perché la decisione di merito si è conformata al principio sull’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione dell’errore materiale non si procede alla liquidazione delle spese, non configurandosi una vera soccombenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio processuale utilizzato per correggere l’omissione della distrazione delle spese nell’ordinanza di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza o la conoscibilità, da parte del cessionario, della finalizzazione dell’operazione all’evasione dell’imposta.
  • Il contribuente, per conservare il diritto alla detrazione, deve dimostrare di aver agito senza consapevolezza della frode e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La regolarità formale della contabilità, l’avvenuto pagamento tracciato, la consegna della merce e la congruità del prezzo non sono, da soli, decisivi in astratto, ma possono concorrere alla valutazione complessiva dell’assenza di partecipazione consapevole alla frode.
  • La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando consente di individuare gli elementi fattuali e logico-giuridici posti a base della decisione, anche se il giudice di legittimità non condivide la rilevanza attribuita a tali elementi.
  • L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese può essere emendata tramite correzione di errore materiale; il difensore è legittimato a chiedere la correzione se la richiesta era stata formulata nel giudizio definito dal provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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