Cassazione Civile, Sentenza n. 2232/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Power Marine ha chiesto il risarcimento di Lire 900.000.000 per i danni subiti da un natante affidato ai Cantieri Navali Brindisi a seguito di un incendio doloso del 9 aprile 1997. L'attrice ha dedotto che il contratto di appalto tra Guardia di Finanza e Cantieri producesse effetti anche in suo favore (contratto a favore del terzo o contratto con effetti protettivi), invocando quindi la prescrizione decennale contrattuale; in alternativa ha fatto valere responsabilità in concorso dei Ministeri (culpa in eligendo/culpa in vigilando). Ha altresì censurato la decorrenza della prescrizione, sostenendo che la lettera del 7/6/1997 non poteva far decorrere il termine perché non erano noti autore, soggetto responsabile della custodia e contenuto del contratto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che Power Marine non risultava parte del contratto di appalto né erano presenti i presupposti del contratto a favore del terzo: si applica quindi la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore (prescrizione quinquennale). Ha ritenuto corretta la valutazione che la missiva del 7/6/1997 dimostrava la conoscibilità del danno e quindi la decorrenza della prescrizione. Quanto alle pretese verso i Ministeri, la Corte ha osservato che le censure in appello non avevano efficacemente contestato le motivazioni del primo grado (in particolare l'esclusione della culpa in eligendo/culpa in vigilando) e che l'attrice non aveva assolto l'onere di specificare i motivi d'appello, con conseguente inammissibilità delle doglianze. Ha altresì rigettato i profili di vizio motivazionale lamentati in cassazione per carenza di rilevanza propria o per difetto di specificità. Sono state compensate le spese nei confronti dei Cantieri e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Ministeri; è stato disposto l'obbligo di versamento aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1411 c.c. (contratto a favore del terzo)
La Corte ha escluso l'applicazione di tale figura al contratto di appalto in esame: non risultano elementi che lo qualifichino come contratto a favore di terzi e quindi Power Marine non può invocare i termini prescrizionali contrattuali.
principio di efficacia limitata alle parti degli effetti negoziali
La sentenza riafferma il principio per cui gli effetti del contratto sono di regola limitati alle parti; gli eventuali interessi del terzo assumono rilevanza come profili di responsabilità extracontrattuale.
Richiamato per osservare che la disciplina tra committente e appaltatore regola i loro rapporti interni e non può automaticamente trasferire un rapporto contrattuale diretto verso terzi esclusi dal contratto.
Rilevato che non è stata fatta valere nei confronti delle Amministrazioni una violazione diretta dell'obbligo di custodia di cui all'art.1177; la domanda principale nei loro confronti era di tipo da culpa in eligendo, già ritenuta inammissibile o non adeguatamente contestata in appello.
Ricorda la portata della responsabilità extracontrattuale: le conseguenze pregiudizievoli per il terzo derivano, in assenza di rapporti contrattuali, dalla responsabilità aquiliana nei confronti dell'appaltatore.
La ricorrente aveva evocato profili di responsabilità delle Amministrazioni (culpa in eligendo/culpa in vigilando), ma la Corte ha ritenuto la censura di merito non adeguatamente formulata e quindi non ha ritenuto sussistenti i presupposti per ritenere la responsabilità delle Amministrazioni.
Richiamato nel contesto delle norme sulla prescrizione; la Corte ha confermato l'applicabilità della prescrizione quinquennale relativa alla responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore.
Richiamato in relazione all'inammissibilità delle censure in appello: la Corte d'appello ha ritenuto che l'attrice non avesse censurato adeguatamente l'iter logico-argomentativo del primo giudice, con conseguente esclusione di riesame.
La Corte ha osservato che la mancata specificazione dei motivi d'appello (omessa trascrizione/indicazione delle parti rilevanti) comporta l'impossibilità di valutare le censure in cassazione, ai sensi degli oneri di cui all'art.366 c.p.c.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
I motivi di cassazione sono stati formulati con riferimento a questi profili ma sono stati ritenuti infondati o inammissibili per le ragioni esposte (vizio motivazionale non formato in modo idoneo, mancata specificazione delle doglianze).
art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002
Applicato per disporre l'obbligo, a carico della parte soccombente in cassazione, del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- La qualificazione del rapporto come "contratto a favore del terzo" richiede elementi oggettivi nel testo e nella struttura contrattuale: l'estraneità formale del terzo al contratto comporta, di regola, che la sua tutela sia di natura extracontrattuale.
- La prescrizione per la responsabilità extracontrattuale decorre dal momento in cui il danneggiato ha o avrebbe potuto avere, con ordinaria diligenza, la conoscibilità del danno; una comunicazione o atto che dimostri tale conoscenza può far decorrere il termine.
- Per ottenere la responsabilità della P.A. per culpa in eligendo o culpa in vigilando è necessario formulare censure specifiche e adeguatamente motivate sin dal primo grado e riproporle con precisione in appello; l'omessa o generica contestazione delle argomentazioni del giudice di primo grado può determinare l'improcedibilità delle doglianze.
- In sede di Cassazione le doglianze di vizio motivazionale devono essere formulate in modo da evidenziare un difetto intrinseco della motivazione (e non solo un contrasto con fatti esterni); molte censure di merito sono inammissibili per carenze formali o per mancata osservanza degli oneri di trascrizione e specificazione dei motivi d'appello.
- Quando la tutela del terzo non è prevista dal contratto, l'azione risarcitoria contro l'appaltatore segue le regole della responsabilità extracontrattuale e la relativa prescrizione (di norma quinquennale) e non i termini contrattuali decennali.
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