Cassazione Civile, Ordinanza n. 07011/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una prima causa di una lavoratrice contro l'azienda ospedaliera per il pagamento di compensi per lavoro straordinario festivo; la domanda era stata inizialmente accolta, poi la decisione di merito era stata riformata e passata in giudicato. L'azienda ha quindi promosso un successivo giudizio per ottenere la restituzione delle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza poi riformata. In appello, però, la domanda restitutoria è stata dichiarata inammissibile per difetto di procura alle liti: la Corte territoriale ha ritenuto che l'atto prodotto con il ricorso introduttivo fosse solo una delibera amministrativa di generico affidamento di incarichi per la gestione della problematica, priva di specifico conferimento di mandato a promuovere l'azione giudiziale, sicché si sarebbe in presenza di inesistenza della procura, non sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. Con il ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto, in sintesi: (i) violazione degli artt. 83 c.p.c. e 2702, 2703 c.c., oltre che dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello confuso la delibera amministrativa del 2019 con la procura speciale alle liti depositata nel 2021, che sarebbe stata già esistente prima della notifica del ricorso; (ii) violazione dell'art. 125 c.p.c. e omessa applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., sostenendo che il vizio era al più una nullità sanabile e che il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per regolarizzare la rappresentanza; (iii) un terzo motivo ritenuto però genericamente formulato e non validamente sviluppato. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha confermato che nel rito lavoro la procura deve esistere al momento del deposito del ricorso e che l'art. 125, comma 2, c.p.c. non è applicabile, perché riguarda il rito introdotto con citazione; ha ribadito che, nel regime ratione temporis dell'art. 182, comma 2, c.p.c. anteriore alla riforma Cartabia, la mancanza o inesistenza in atti della procura non è sanabile; ha escluso che potessero valere le argomentazioni sull'errore materiale, sul raggiungimento dello scopo o sulla rimessione in termini, perché non dedotte in modo pertinente e comunque incompatibili con la fattispecie. È stata quindi confermata l'inammissibilità della domanda introduttiva e la ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile la domanda restitutoria dell'azienda per difetto originario di procura alle liti. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro, la costituzione dell'attore avviene con il deposito del ricorso e che una procura rilasciata o prodotta successivamente non sana il vizio. Ha inoltre affermato che, nel testo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. applicabile ratione temporis, il giudice non poteva assegnare un termine per sanare l'inesistenza della procura, trattandosi di ipotesi fuori dall'ambito della nullità sanabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la procura alle liti è presupposto essenziale della valida costituzione del rapporto processuale; nel rito lavoro deve risultare al momento del deposito del ricorso.
la sanatoria della procura rilasciata dopo la notificazione opera per il rito introdotto con citazione; non è applicabile al processo del lavoro, che inizia con ricorso e si costituisce con il deposito.
nel testo applicabile ratione temporis consente la sanatoria solo dei vizi di nullità della procura, non dell'inesistenza o mancanza in atti della procura stessa.
evocato solo per escludere che, nel caso di specie, potesse ritenersi raggiunto lo scopo dell'atto nonostante la mancanza della procura al momento del deposito.
richiamato solo in via ipotetica per escludere la rimessione in termini, non praticabile in presenza del deposito di un atto diverso da quello dovuto.
dedotto dalla ricorrente per sostenere l'efficacia probatoria della delibera/procura prodotta, ma la censura è stata disattesa perché la Corte ha qualificato diversamente l'atto.
dedotto dalla ricorrente insieme all'art. 2702 c.c. per contestare la lettura della Corte territoriale, senza esito.
citato dalla ricorrente tra le norme violate, ma non è stato decisivo nella ratio decidendi.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
applicato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro la procura alle liti deve sussistere già al momento del deposito del ricorso introduttivo, perché la costituzione del ricorrente coincide con quel deposito.
- La sanatoria prevista dall'art. 125, comma 2, c.p.c. riguarda il processo introdotto con citazione e non è estensibile al rito che si instaura con ricorso, salvo diversa disciplina espressa.
- Nel regime dell'art. 182, comma 2, c.p.c. anteriore alla riforma Cartabia, il giudice può sanare solo la nullità della procura o il difetto di rappresentanza/autorizzazione, non l'inesistenza o la mancanza in atti della procura.
- Se l'atto introduttivo è stato depositato senza procura e non ricorre una nullità sanabile, la domanda è inammissibile e non può essere rimediata con il successivo deposito di una procura separata.
- Argomenti nuovi o formulati solo nelle memorie non possono integrare o sostituire le censure originariamente proposte nel ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06972/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06974/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06988/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06991/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06995/2026 del 24/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 24 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 06998/2026 del 24/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →